Tar Lazio: illegittimo cancellare dal Ries operatore che ha versato il contributo in una data diversa da quella che ha indicato, ma comunque prima della scadenza

E’ illegittimo cancellare dal registro Ries un operatore del gioco che versa tardivamente il contributo di 150 euro. Lo ribadisce il Tar Lazio che accoglie il ricorso intentato da un operatore e critica la condotta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Collegio sottolinea infatti che l’operatore aveva nella domanda per il rinnovo dell’iscrizione aveva affermati di aver effettuato il versamento del contributo il 9 gennaio 2019, il pagamento tuttavia – per problemi della banca – era stato effettuato 3 giorni dopo, il 12. Comunque – si specifica nella sentenza – non solo “in una data comunque antecedente all’avvio del procedimento di cancellazione (il 29 luglio 2019)”, ma anche rispetto “al termine stabilito per il rinnovo annuale dell’iscrizione (il 20 gennaio 2019)”. Ora, il giudice sottolinea che la cancellazione dal Registro pregiudica fortemente l’operatore che a quel punto non può più iscriversi per i successivi 5 anni. L’operato dell’Amministrazione difetta quindi del requisito della “necessarietà”, dal momento che comporta “un sacrificio ben superiore a quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito”. L’ADM infatti “avrebbe potuto avvalersi di un altro strumento che, ugualmente idoneo a raggiungere il medesimo risultato (un’iscrizione priva dei requisiti), arrecasse un minore sacrificio al privato, quale ad esempio la sua sospensione dall’elenco”. Infine, il giudice sottolinea anche – come aveva già fatto in precedenza – che il Ries è destinato a essere sostituito dal Registro Unico degli Operatori, per il quale si fa specifico riferimento al ravvedimento operoso, e quindi alla possibilità di effettuare il pagamento anche in data successiva: “si tratta di una disposizione da cui traspare la chiara volontà del legislatore di ritenere il mancato incasso del tributo, non presente al momento dell’inoltro della domanda di iscrizione, presupposto non preclusivo al mantenimento dell’iscrizione medio tempere intervenuta poiché sanabile ex post e quindi privo di una reale portata lesiva per l’interesse pubblico primario di cui è portatrice l’amministrazione”. lp/AGIMEG