Tar Lazio accoglie ricorsi concessionari VLT su verifiche conformità sistemi di gioco: “Determina forfettaria dei costi crea significativo pregiudizio”

“Se è vero che mediante la sottoscrizione di tale convenzione” i concessionari di gioco hanno accettato “espressamente ed incondizionatamente di accollarsi tutti gli oneri sostenuti e quantificati dall’amministrazione in relazione all’attività di certificazione dei propri giochi e sistemi di gioco VLT, tale obbligazione non può, tuttavia, risolversi in una sorta di preventiva autorizzazione in favore dell’ADM a determinare forfettariamente i relativi costi che il concessionario è tenuto a rifondergli, dovendo il relativo impegno assunto dalla concessionaria essere interpretato, in ossequio al già richiamato principio generale di buona fede, nel senso di non recare a quest’ultima un significativo pregiudizio che, invero, si verificherebbe a suo danno, ove si consentisse all’Agenzia di prevedere ed imporre alla controparte dei costi non giustificati o, comunque, non determinabili né a priori né a posteriori”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto cinque ricorsi di altrettanti concessionari di gioco pubblico (Codere, Sisal, Cirsa, Snaitech e BPlus) contro la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 giugno 2016, con la quale sono stati computati nei riguardi delle ricorrenti gli importi dovuti per “l’espletamento delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi VLT” eseguiti e conclusi dal partner tecnologico Sogei nell’arco del triennio dal 20 marzo 2013 al 31 dicembre 2015 e per l’anno 2016.
In particolare i concessionari hanno contestato “i parametri in base ai quali l’amministrazione è giunta alla determinazione dei relativi costi medi, evidenziando come l’amministrazione “non avrebbe preso in considerazione le singole attività svolte dall’ente certificatore”, soprattutto atteso che “i prezzi che potrebbero praticarsi sul mercato sono notevolmente inferiori a quelli ‘imposti’ da SOGEI”. Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, ADM si sarebbe infatti sostanzialmente limitata a “ribaltare i costi liquidati da SOGEI direttamente sui concessionari, (…) lasciando che fosse il partner tecnologico (…) a stabilire il prezzo complessivo ed il criterio di riparto dello stesso tra i singoli concessionari”, nonostante la convenzione imponga “all’Amministrazione non soltanto di dettagliare voce per voce le singole attività di certificazione con la relativa quotazione economica, ma anche di informare in via preventiva i concessionari, a maggior ragione se si opta per una richiesta complessiva formulata a distanza di tempo dall’espletamento delle attività medesime”.
Le attività di certificazione sono svolte “in via esclusiva per tutti i concessionari dalla Sogei s.p.a. (detenuta al 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e partner tecnologico dell’ADM, unico ente certificatore allo stato legittimato nel mercato interno ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera l), punto 3 del d.l. n. 39/2009), la quale – per quel che qui interessa – è, in particolare, incaricata di verificare e garantire la rispondenza dei sistemi di gioco e dei giochi VLT ai requisiti ed alle specifiche tecniche previamente definite in subiecta materia, sottoponendo gli stessi a collaudo, anche se la verifica per il medesimo sistema o gioco risulti essere già stata superata da altro concessionario, al fine di garantire il pieno rispetto delle specifiche e dei requisiti tecnici predefiniti a tutela degli interessi pubblici e della sicurezza del giocatore. La convenzione di concessione stipulata tra le parti il 20 marzo 2013 stabilisce, al riguardo, che tutti gli ‘oneri … per sostenere le verifiche di conformità, gli upgrade e le integrazioni dei sistemi di gioco VLT, i relativi collaudi e la verifica di conformità dei giochi’ sono ‘quantificati’ dall’ADM e sono posti ‘a carico del concessionario’.
I giudici sottolineano come “nel caso di specie, non è, dunque, in discussione l’attività di certificazione svolta dalla Sogei s.p.a., né l’obbligo del concessionario di corrispondere i relativi oneri sostenuti dall’Agenzia per lo svolgimento delle stesse”, bensì “soltanto la mancata specifica indicazione dei costi che l’amministrazione ha effettivamente sostenuto per le attività di verifica svolte nei suoi confronti nel periodo considerato”.
Nei casi di specie, “emerge dalla lettura delle determinazioni impugnate come l’Agenzia, attraverso la determinazione di un costo unitario riferito all’attività di verifica tout court eseguita sui giochi e sistemi di giochi, abbia operato una quantificazione inesatta dei costi (…) che mostra di non tener conto dell’effettiva complessità e della tipologia delle singole operazioni realmente compiute”. “Né l’amministrazione, in sede di istruttoria, ha altrimenti documentato di aver assicurato un’opportuna ponderazione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività specificamente svolte dalla Sogei s.p.a.”in favore dei concessionari, confermando di aver richiesto alle società ricorrenti il versamento di importi che sembrano non corrispondere a quelli certamente sostenuti da tale amministrazione per le operazioni effettivamente prestate”.
“Dalle argomentazioni svolte dall’Avvocatura si trae conferma di come l’ADM abbia ribaltato direttamente sui concessionari i costi liquidati dalla Sogei s.p.a., ripartendo l’ammontare complessivo delle somme versate al partner tecnologico in ragione di un criterio forfettario di riparto che non corrisponde al numero ed alla tipologia delle specifiche attività in concreto svolte presso ogni singolo concessionario. L’amministrazione, in ossequio a quanto stabilito nella convenzione di concessione stipulata, avrebbe, dunque, dovuto pretendere dalle ricorrenti il ristoro dei soli oneri sostenuti per le attività di certificazioni effettuate, dettagliando, in sede di relativa richiesta, le singole attività di certificazione specificamente eseguite dal partner tecnologico”. Per questi motivi il Tar Lazio (Sezione Seconda), accoglie i ricorsi. lp/AGIMEG