Tar Emilia legittima le fasce orarie del Comune di Ferrara: “L’Intesa Stato-Regioni non è mai stata attuata, questo vuoto non può paralizzare i Comuni”

Nell’attuale situazione “non può ragionevolmente configurarsi una “totale paralisi” dell’attività amministrativa di contrasto alla ludopatia in attesa dell’approvazione dell’Intesa” firmata da Stato e Regioni nel 2017. Anche perché l’Intesa “risulta allo stato attuale inefficace in quanto non ancora recepita in apposito decreto del Ministro dell’Economia come espressamente richiede la richiamata norma di legge”. Lo scrive il Tar Emilia Romagna respingendo i ricorsi intentati da due sale da gioco contro le fasce orarie sugli apparecchi da intrattenimento adottare dal Comune di Ferrara. Con un’ordinanza del 2016, il sindaco di Ferrara ha consentito alle sale da gioco di restare aperte solo dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 21.

I ricorsi hanno cercato di fare leva su diverse carenze del provvedimento, ma il giudice amministrativo ha respinto tutte le censure. Sull’eccesso di potere, ad esempio, ha sottolineato che “il provvedimento sindacale richiama i dati rilevati dal SERT (Servizio dipendenze) dell’ASL di Ferrara, che attesta un “incremento esponenziale del numero di pazienti affetti da questa patologia e presi in carico da servizi”, da 62 casi nel 2010 ai 133 del 2014 con una crescita del 114,51%, senza considerare i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie e i cd. “soggetti a rischio”. E ricorsa che già altri giudici – tra cui il Consiglio di Stato – hanno ritenuto che “il numero reale delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore, poiché una parte significativa del fenomeno resta sommerso”.

Inoltre, secondo il Tar, le fasce orarie contemperano in maniera efficace gli interessi economici degli imprenditori con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di ludopatia: “un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali”. Inoltre, il Tar sottolinea che il Sindaco non ha perseguito l’obiettivo di “eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco” e quindi anche quelle generate da altri prodotti. Questo obiettivo infatti “travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune”. Il fine dell’ordinanza invece è di “prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”. lp/AGIMEG