Tar Bolzano respinge ricorso contro il distanziometro: “E’ valido anche per i nuovi luoghi sensibili”

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala slot che ha impugnato il provvedimento del Comune di Bolzano avente ad oggetto “accertamento della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT-Videoterminali con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria”. Il provvedimento è stato messo in atto i seguito alla normativa comunale che prevede il rispetto della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili per le sale slot e scommesse. Una normativa che secondo i legali del titolare della sala “contrasta con il principio della libertà impresa, anche in virtù dei forti investimenti messi in atto”. Contesto anche il fatto che il luogo sensibile in questione è una sede amministrativa di una struttura sanitaria, aperta peraltro successivamente rispetto alla sala. I giudici, richiamando anche interventi della Corte Costituzionale “La Corte ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”. Inoltre secondo i giudici “non vi sarebbe un’applicazione retroattiva dei nuovi luoghi sensibili e, quindi, una potenziale violazione dell’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale, ma solamente l’applicazione della normativa vigente al momento dell’emanazione dei rispettivi provvedimenti in virtù del principio del tempus regit actum”. lp/AGIMEG