Tar Basilicata: “Se la gestione di una ricevitoria lotto rimane vacante si può assegnare al coadiutore o un parente attraverso una trattativa privata”

E’ stato presentato, al Tar della Basilicata, un ricorso sulla mancata riassegnazione della ricevitoria del lotto in seguito ad un debito accumulato considerato eccessivo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “In adesione alla giurisprudenza amministrativa che si è già occupata del tema (cfr. T.A.R. Campania, sez. III, 2/9/2011, n. 4321; id. 4/10/2010, n. 17585; T.A.R. Piemonte, sez. II, 16/10/2015, n. 1483), deve ritenersi che la menzionata disposizione, applicabile anche alle ricevitorie del lotto in virtù dell’estensione operata dall’art. 6 della L. n. 85/1990, manifesta un evidente favor per la continuità della gestione dell’esercizio in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, del titolare. La norma, infatti, consente di assegnare a trattativa privata la rivendita o la ricevitoria rimasta vacante al coadiutore o ai parenti del vecchio concessionario con una procedura ad hoc (trattativa privata in luogo dell’asta pubblica), nell’ambito della quale all’Amministrazione sono riservate valutazioni di opportunità (la rivendita “può essere assegnata”) che, tuttavia, sono diverse e ulteriori rispetto al riscontro dei parametri di stretta legittimità che vanno apprezzati in caso di apertura di un nuovo punto di raccolta delle giocate (quali, ad esempio, i ricavi medi nel Comune, la distanza da altre ricevitorie). A ciò consegue, l’evidente contrasto tra le divisate ragioni ostative alla riassegnazione della ricevitoria in questione e l’invocato parametro normativo di governo della fattispecie, avendo l’Agenzia intimata fondato la determinazione reiettiva su ragioni non pertinenti, in quanto riguardanti l’attivazione di nuove ricevitorie e non la riassegnazione di quelle già in essere. In tal modo, peraltro, è stata del tutto pretermessa la doverosa valutazione dell’interesse pubblico che informa la disciplina dell’art. 28 cit. nel senso della continuità dell’attività della ricevitoria, al fine di evitare interruzioni del servizio e nocumento agli interessi fiscali.” Con questa motivazione il Collegio della Basilicata ha accolto il ricorso presentato dalla ricevitoria e consente la concessione della stessa al coadiutore. ac/AGIMEG