Stanley, lettera alla rete dei ctd: “Sistema concessorio italiano scaduto da 3 anni e dallo stesso tempo noi pronti a entrare nel mercato. Chiesto nuovo incontro con ADM”

La Stanley ha inviato una lettera, a tutta la sua rete di ctd, articolata su 6 punti ben distinti:

1. Stanley si aggiudica una nuova licenza online ADM per il gioco a distanza.

2. Il fenomeno criminoso scoperto dalle DDA di Reggio Calabria, Catania, Palermo, Bari: una nuova chiave di lettura.

3. Inasprimento delle pene per gli operatori che svolgono attività illecita.

4. Accesso al sistema Concessorio nel segmento retail. Imposta Unica e Corte di Giustizia.

5. Stanley ad Enada Rimini.

6. Nuove frontiere: Stanley sbarca in Perù.

Questa la lettera integrale, con i punti 2,3 e 4 che mettono in evidenza, secondo il l’operatore anglo-maltese, come il peccato originale sia quello della gara Monti e come la Stanley sia da tempo in attesa di una risposta da parte di ADM per definire la loro definitiva entrata sul mercato concessorio italiano.

1. Stanley si aggiudica una nuova licenza online ADM per il gioco a distanza. Abbiamo il piacere di comunicarVi che TGS, una compagnia dell’universo Stanleybet si è aggiudicata una nuova licenza ADM per l’esercizio del gioco a distanza. Già dovreste essere a conoscenza che la Stanley è un operatore ADM per il gioco a distanza, perché da oltre 6 anni è titolare di una concessione italiana. Malgrado sia stata approvata una legge che statuisce il divieto assoluto di pubblicità, la Stanley ha deciso per l’acquisizione della nuova licenza online. Un chiaro indizio per tutti della importanza che Stanley dà al mercato Italiano e al suo rapporto con il Regolatore. Sono tempi difficili per l’Italia, alla ricerca di nuove vie per lo sviluppo e in cui ognuno deve fare la sua parte, compresa Stanley. La prima licenza online fu assegnata nel 2012 a seguito di colloqui chiarificatori con l’allora Direttore ADM (AAMS a quel tempo) dottor Antonio Tagliaferri.

2. Il fenomeno criminoso scoperto dalle DDA di Reggio Calabria, Catania, Palermo, Bari. Perché tutto questo? Ne proponiamo una nuova chiave di lettura. Riprendiamo il racconto. Perché è da questo racconto che si capiscono i motivi per i quali si rafforzano e/o nascono nuove realtà che poi diventano preda della criminalità organizzata. Stanleybet Group | Exchange Station, Tithebarn Street | Liverpool, L2 2QP | United Kingdom Stanleybetgroup.com Il dott. Tagliaferri, come già detto, ha il merito di aver convinto la Stanley ad entrare, in occasione della gara per l’online, nel sistema concessorio per il gioco a distanza. Ma non solo. Riuscì quasi nel colpaccio di concordare l’entrata di Stanley nel sistema concessorio, anche per il segmento retail, proponendo la partecipazione della Compagnia ad una gara per 9 anni, quella che poi sarebbe stata la gara Monti. Colloqui in questo senso andarono avanti per alcuni mesi ma all’ultimo momento il periodo di durata delle concessioni fu accorciato a meno di 4 anni per decisione del Ministro dell’Economia dell’epoca. La Stanley, trovando impossibile la partecipazione, data la cessione gratuita della rete alla fine di un troppo breve esercizio della concessione, impugnò la gara e presentò un esposto alla Commissione Europea. La Guardia di Finanza investì la Stanley, colpevole di non aver partecipato ad una gara che sarebbe poi stata considerata illegittima, con la chiusura di centinaia di CTD, poi tutti riaperti dalla Magistratura, anche a seguito della sentenza Laezza della Corte di Giustizia. Il danno provocato dalla gara Monti e dalla susseguente operazione della Guardia di Finanza contro Stanley fu ingente. Per la Stanley, per i suoi CTD, per l’industria delle scommesse in generale, per tutto il sud Italia, per tutti i cittadini onesti, per lo Stato italiano. Solo recentemente la Procura di Reggio Calabria per prima, e poi a seguire le Procure di Bari, Catania e Palermo hanno individuato un diffuso fenomeno di gioco collegato criminalità organizzata e asservito alle mafie locali. Noi riteniamo che tale fenomeno possa essere una conseguenza dell’indizione della gara Monti. Perché? Proviamo a spiegarlo: fino ad allora, a seguito delle sentenze Placanica e Costa Cifone della Corte di Giustizia, che avevano impietosamente censurato la gara Bersani, solo la Stanley poteva sostenere di essere stata discriminata nel suo accesso al sistema concessorio. Quando è apparso chiaro che la gara Monti presentava specifiche e ben individuabili criticità rispetto al diritto dell’Unione Europea, AAMS è stata avvertita, con documenti e audizioni, che se la gara fosse stata emessa con quelle caratteristiche la conseguenza sarebbe stata che qualsiasi operatore, non solo la Stanley, avrebbe potuto dire di essere stato discriminato. Purtroppo è quello che effettivamente è accaduto, secondo il copione che la Stanley aveva ampiamente previsto. Noi riteniamo che il fenomeno criminoso che le procure Italiane hanno recentemente intercettato in tutto il Sud Italia ha una unica chiave di lettura. Lo schema è il seguente: la Gara Monti viene emessa nel luglio del 2012, malgrado gli allarmi della Stanley al Regolatore AAMS. Tutto ciò può essere provato con documenti ufficiali dell’epoca. La Stanley viene investita ingiustamente e reagisce con competenza e risolutezza nel pieno convincimento di essere dalla parte della ragione. Ma per difendersi è costretta a chiedere al Giudice italiano il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia, mentre comunque i magistrati confermano ovunque in Italia la discriminazione subita da Stanley e dai suoi CTD, per effetto delle gare precedenti. La non regolarità della gara Monti sarà poi confermata dalla Corte Europea con la sentenza Laezza. Nel frattempo però iniziano ad operare nel territorio del Sud Italia soggetti di ogni tipo che affermano di essere ‘come la Stanley’. Esattamente quello che Stanley aveva previsto. Ovviamente così non è ma la magistratura applica anche a quegli operatori le sentenze ottenute da Stanley e dai suoi CTD. Parliamo di art. 4 della legge 401, cioè scommesse abusive. Il fenomeno si espande senza controllo ed evidentemente arriva all’occhio della criminalità organizzata che se ne impadronisce. Ma non si tratta più, ovviamente, di art. 4 e la competenza, dalla Procura ordinaria, passa alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Che non si lascia incantare dalle suggestioni art. 4 o non art. 4, ‘discriminazione sì’ o ‘discriminazione no’, ma va a scoprire le caratteristiche del sodalizio criminale che si era radicato nel territorio. Il resto, a cominciare da Reggio Calabria, lo sappiamo ed è cronaca degli ultimi tempi. Lo schema non è nuovo. L’incapacità di comprensione del fenomeno Stanley da parte delle Autorità Italiane in generale, e del Regolatore in particolare, ha generato guai fin dalla sentenza Gambelli della Corte di Giustizia del 2003, che aveva censurato la gara CONI del 2000. A seguito di tale sentenza era diventato di moda per Italiani di ogni provenienza costituire società all’estero e pretendere di essere operatori comunitari discriminati invocando i principi stabiliti dalle sentenze che invece riguardavano la Stanley. Alcuni di questi operatori partecipando alle sanatorie varie, hanno poi, di fatto, ammesso la illegittimità delle loro attività, in relazione all’art. 4 della legge 401/1989. Il danno provocato però dalla gara Monti a tutti i cittadini italiani è enorme e non facilmente quantificabile. Il danno provocato alla Stanley, parimenti ingente, è invece quantificabile, come pure sono perfettamente identificabili i responsabili. Siamo ora in grado di annunciarvi che il lavoro del gruppo di professionisti incaricati di ricostruire il danno subito per quegli eventi e i funzionari che ne sono stati responsabili, si è concluso. La Stanley sta quindi per lanciare un’azione di risarcimento del danno, per tutte le vicende successive alle gare Bersani e Monti. Ricordiamo che una analoga richiesta di danno, riguardante il periodo pre-Bersani è attualmente pendente e in attesa di definizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

3. Inasprimento delle pene per gli operatori che svolgono attività illecita. Ma che ben venga! Era ora. Perché in Italia le attività illecite nel settore delle scommesse non sono più una questione di ordinaria amministrazione ma un fenomeno su cui ha messo gli occhi il crimine organizzato. Se ci sono, con le nuove norme, pene più severe e strumenti di indagine più penetranti a disposizione della Magistratura, staremo tutti meglio. Noi vediamo in questo inasprimento delle pene una grande opportunità: infatti, premesso che l’attività dei CTD Stanley è stata ed è una attività pienamente lecita, sarà invece costretta a cessare qualsiasi altra attività alternativa al sistema concessorio. Diviene quindi più facile l’inserimento della Stanley e dei suoi CTD nel sistema stesso. Stanley è sempre stata chiara: non parteciperà mai a nessuna sanatoria o condono. Chi sa di essere innocente non ha bisogno di nessun patteggiamento ma può e deve pretendere giustizia. Alla fine, la nostra posizione si è sempre dimostrata corretta, da oltre 20 anni, come dimostrato dalle migliaia di sentenze della Magistratura. Insomma il messaggio è sempre lo stesso: abbiate fiducia nella Giustizia. Ecco spiegato il nostro grande investimento e impegno istituzionale, tecnico, giuridico, economico nella preparazione delle due richieste di risarcimento dei danni subiti.

4. Accesso al sistema Concessorio nel segmento retail. L’assoggettamento dei CTD all’Imposta Unica e, ancora una volta, la parola alla Corte di Giustizia. La posizione dei funzionari di ADM. Esiste oggi la possibilità per Stanley di accedere al sistema concessorio? La risposta è sì, nel senso che c’è, e c’è sempre stata, la volontà della società in questo senso. Ma oggi c’è anche il contesto giuridico istituzionale che lo potrebbe rendere possibile. Avete già avuto notizia che un processo del genere è in corso, e ci sembra giusto darvi alcune notizie su di esso. Come sapete il sistema concessorio, sanzionato da ben 3 sentenze della Corte di Giustizia (Gambelli, Costa Cifone e Laezza) corrispondenti alle 3 gare bandite dal Regolatore italiano (Gara CONI del 2000, gara Bersani, Gara Monti), si è concluso il 30 Giugno 2016. In quel momento ADM dava disposizioni a tutto il settore di mandare una lettera di impegno “alla partecipazione alla prossima gara” sul presupposto che ciò avrebbe consentito “la prosecuzione dell’attività fino alla pubblicazione del bando di gara”. E così fu. Ma della gara… nessuna traccia. Anche Stanley mandò ad ADM la stessa lettera di impegno, in data 30 giugno 2016, come tutti gli altri, aggiungendo anche la sua disponibilità a collegarsi al totalizzatore nazionale e, ancora più importante, chiedendo istruzioni per iniziare a pagare l’imposta unica per le scommesse al pari di tutti gli altri operatori. Dato che ADM non rispondeva, la questione è stata portata all’attenzione del Ministero dell’Economia. Ci sono voluti 2 anni e mezzo e due solleciti del Ministero. Il 27 novembre 2018 ADM, dopo quasi 2 anni e mezzo, ha finalmente risposto. Non è opportuno rendere noto, in questa fase, il contenuto della corrispondenza tra Stanley e ADM, per non comprometterne l’esito. Abbiamo comunque confermato ad ADM, da ultimo in data 18 gennaio 2019 il nostro pieno impegno agli adempimenti che avevamo già offerto fin dalla fine dell’attuale sistema concessorio. Badate bene: deve essere chiaro per tutti che: 1) al 30 Giugno 2019 saranno 3 anni che il sistema Concessorio è scaduto e che 2) dal 30 giugno 2016 (3 anni tra le due date) Stanley sta proponendo di esservi inserita impegnandosi esattamente alle stesse regole dei concessionari. Siamo certi che la partecipazione di Stanley al sistema è interesse sia di Stanley che dello Stato. Il motivo per cui ciò non sia già avvenuto nel corso delle 3 gare precedenti (gara del 2000, gara Bersani, Gara Monti) e comunque prima del 30 giugno 2016, data di scadenza del sistema, è stato ben chiarito dalla Corte di Giustizia e dalla Magistratura italiana di merito, anche apicale. Oggi è materia di competenza dei Giudici del risarcimento. Resta da chiarire quale sia il motivo per cui ciò non è accaduto dopo il 30 giugno 2016. A tutti gli operatori è stato consentito di operare, a concessione scaduta, con una semplice lettera di impegno. Alla Stanley, no. Malgrado avesse comunicato ad ADM la formale accettazione degli stessi impegni di tutti gli altri, compreso il pagamento in Italia dell’imposta unica. Ora, è ben possibile che questo problema possa trovare soluzione nell’ambito della conversazione epistolare ancora aperta con ADM e che il Ministero competente segue, essendo ora in copia in tutta la corrispondenza. C’è però ora una variabile esterna. La Corte di Giustizia ha aperto la fase scritta dei rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Parma in relazione alla richiesta da parte di ADM dell’imposta unica formulata nei confronti dei CTD Stanley. Il Giudice di Parma ipotizza che si sia trattato di un proseguimento, per la via fiscale, delle discriminazioni subite da Stanley. La Corte Europea valuterà. Ora: la Stanley, di nuovo a nostro parere attaccata ingiustamente, ha dovuto difendersi. Ecco perché si arriva alla Corte di Giustizia. Ed ecco perché non potrà che proseguire il confronto giudiziario anche con i funzionari di ADM che, a nostro avviso a torto, continuano ad attivare la pretesa tributaria nei confronti dei CTD, consapevolmente trasformando la discriminazione di Stanley a monte, in altrettante condotte a valle idonee a pregiudicare gravemente ed ingiustamente la loro sopravvivenza come imprese. Ma certo non prima di averli avvertiti e resi consapevoli dei profili di contrasto con il diritto dell’Unione che sono connessi alla richiesta del pagamento di qualcosa che appare, anche secondo il Giudice di Parma, più una sanzione che una tassa. Perché comunque la tassa caratteristica sull’attività di scommessa la Stanley già la paga a Malta. Ma una sanzione per chi svolge una attività che migliaia di tribunali hanno già considerato come ‘lecita’, come è giustificabile se la legge che la prevede espressamente dichiara nelle sue premesse che è promulgata al fine di scoraggiare le ‘attività illecite’? Per altro verso, i Giudici civili di primo grado stanno apparentemente dando ragione ai funzionari ADM nel senso che giudicano che il comportamento degli stessi non integra gli estremi della ‘colpa grave’, che sarebbe, se riconosciuto, il comportamento che permette di accedere al risarcimento del danno. Insomma un funzionario italiano, anche ammesso che sbagli, non ha il dovere di risarcire il danno a meno che non si tratti di ‘colpa grave’. E’ inutile entrare nel merito giuridico di questo termine. Basti dire che al dipartimento legale Stanley pensano che la materia, dopo il giudizio della Corte di Giustizia, potrà trovare definitivo chiarimento solo di fronte alla Corte Suprema di Cassazione. Auspichiamo che, all’esito della corrispondenza in corso, sia possibile trovare una soluzione equa che superi la contrapposizione in corso e che renda la futura sentenza della Corte di Giustizia solo una questione tecnica di interpretazione del diritto. A tal fine, nella lettera del 19 gennaio 2019, la Stanley ha chiesto ad ADM un incontro in tempi brevi. Speriamo che la ragionevolezza e la saggezza prevalgano da parte di tutti.

5. Stanley ad Enada Rimini. La Stanley sarà presente con un suo stand alla tradizionale fiera di primavera Enada Rimini nei giorni 13,14,15 Marzo 2019, padiglione A7/C7. Gli argomenti principali possono così riassumersi: Come sfruttare la prossima gara ADM per le scommesse sportive (legge 27 dicembre 2017, n. 205 cosiddetta legge di bilancio 2018) l’apertura di un corner o negozio di gioco con la Stanley. L’offerta di VLT per la preparazione di sale slot (ma non per i CTD: come sapete questo non è al momento consentito ai CTD per mancanza della licenza di polizia). L’offerta Magellan Robotech (gruppo Stanley) per i Self Service Terminal: un argomento di grande interesse per operatori Italiani ed Esteri che sono stati invitati a visitare lo stand Stanley ad Enada. È previsto l’arrivo di operatori Sud Americani, Canadesi e dagli Stati Uniti, dove cominciano a vedere la luce i primi Enti Regolatori per il settore.

6. Nuove frontiere: Stanley sbarca in Perù. La Stanley ha già da tempo iniziato a guardare verso altri continenti, iniziando attività in Africa e in America Latina. Lo scorso settembre ha partecipato in Argentina al SAGSE, la grande fiera del settore di Buenos Aires. È nata recentemente Stanleybet Perù e l’inizio delle operazioni di accettazione di scommesse sportive è imminente, alla conclusione degli iter burocratici amministrativi ed autorizzatori necessari. La Stanley è comunque interessata anche alle altre nazioni del continente Latino Americano. Segnalateci operatori Italiani o di origine Italiana, residenti nei paesi Latino Americani, che sono disposti ad impegnarsi sia come gestori di sale che ad investire come imprenditori. lp/AGIMEG