Slot, Tribunale di Lecce annulla l’ordinanza-ingiunzione emessa a carico di un centro Stanleybet

Il Tribunale di Lecce ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’ADM Puglia a carico di una ricevitoria Stanleybet in provincia di Lecce che aveva installato apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S. L’amministrazione aveva autorizzato la sala giochi all’installazione e al funzionamento degli apparecchi elettronici. Successivamente, il titolare della sala giochi aveva stipulato con Stanleybet Malta Limited, società maltese, un Contratto di Ricevitoria con il quale si è impegnata a svolgere per conto di quest’ultima l’attività di CTD (centro trasmissione dati) in merito a prenotazioni di scommesse su eventi sportivi. I Carabinieri di Bagnolo del Salento, durante un controllo presso la sala giochi, hanno rinvenuto 10 apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6/A, T.U.L.P.S. (cc.dd. AWP) nonché lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati. A seguito del controllo, ADM ha ritenuto che il simultaneo svolgimento di tali attività in assenza della licenza di cui all’art 88 T.U.L.P.S. integrava la fattispecie illecita di cui all’art. 110, comma 9, lett. f-bis del medesimo Testo Unico, con conseguente emissione dell’ordinanza-ingiunzione con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa. La ricevitoria, assistita dall’avv. Daniela Agnello e dall’avv. Massimiliano Mura, ha impugnato l’ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale di Lecce. Con sentenza pubblicata il 19.07.2018, il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che “Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana. […] La società, non ha la possibilità di conseguire tale licenza in Italia, a causa delle limitazioni proprie della normativa nazionale”. Il Giudice ha quindi statuito che “non vi sono, dunque, i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario. Nel caso di specie, la ricevitoria ha richiesto alla Questura di Lecce il rilascio della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P., ma non l’ha potuta conseguire a causa dell’assenza della concessione nazionale in capo a Stanleybet. Il Tribunale ha evidenziato che “l’assenza di licenza ex art. 88 TULPS in capo alla società ricorrente è dunque la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente […] il ricorso è dunque accolto. Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite”. lp/AGIMEG