Slot, Tar Molise annulla ordinanza Comune di Campobasso su limitazioni orari sale giochi: “Necessario dimostrare che la limitazione serva a prevenire la ludopatia”

Il Tar Molise ha accolto il ricorso di due società concessionari di esercizio e gestione di apparecchi per giochi leciti con vincita di denaro contro l’ordinanza del Sindaco di Campobasso riguardo la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco. L’ordinanza, che risale al 12 gennaio 2017, era stata emessa dal Sindaco di Campobasso e disciplinava gli orari dello slot negli esercizi pubblici del Comune. Secondo i ricorrenti, l’ordinanza andava annullata per “eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria”, motivazioni ravvisate anche dai giudici amministrativi che, nonostante abbiano sottolineato come il “Sindaco del Comune ha un potere contingibile e urgente di ordinanza per la tutela dell’igiene e della salute pubblica” e che può dare quindi anche disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, “le limitazioni di orario all’attività degli esercizi commerciali troverebbero giustificazione, anche alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, in esigenze concrete – da dimostrare volta per volta – di prevenire, almeno per un periodo di tempo limitato (stante la natura provvisoria e contingente di tali misure) il fenomeno della ludopatia tra le fasce più deboli della popolazione, ad esempio, gli adolescenti, ovvero di contenere il fenomeno dell’evasione scolastica durante l’anno scolastico, ovvero ancora di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, e via dicendo. Tutto questo non può essere semplicemente affermato in via apodittica ma deve trovare riscontro nei dati che l’Amministrazione comunale può e deve acquisire, in via istruttoria, in sede procedimentale, prima di adottare un provvedimento di tal genere e di tale impatto”. Il Tar ha ritenuto quindi anche insufficiente e tardiva la “giustificazione postuma fornita dalla difesa della resistente, versando in atti l’allegazione di dati parziali del S.e.r.t.-A.S.Re.M., sulla diffusione territoriale della ludopatia”. Il provvedimento viene quindi annullato, ferma restando la possibilità “di una riedizione del potere, al compimento di un’adeguata istruttoria che valuti congruamente in via analitica le criticità di contesto del territorio comunale”. es/AGIMEG