Slot, Tar Milano: “I limiti agli orari delle sale tra le competenze del sindaco”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di sala slot contro l’ordinanza del Sindaco di Milano, attraverso la quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, limitandone il funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Nelle motivazioni si legge che “il potere esercitato dal Sindaco nel caso concreto trova preciso fondamento nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, interpretato in coerenza con i canoni ermeneutici già evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, con conseguente infondatezza della censura di difetto di attribuzioni”. Inoltre “la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale”.lp/AGIMEG