Slot, Tar Lombardia respinge ricorso sala giochi Milano: “Apparecchi accesi oltre orari stabiliti dal Comune”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi di Milano per l’annullamento del provvedimento con cui è stato ordinato “la sospensione per giorni 5 del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nell’esercizio”. Il ricorrente ha impugnato prima la diffida e poi la sospensione per giorni cinque dell’attività, in considerazione dell’accertamento in diverse situazioni dell’apertura del locale oltre i limiti di orario stabiliti dalla disciplina comunale a tutela dell’ordine sociale e della salute pubblica (fasce orarie 9.00-12.00; 18.00-23,00). “Il collegio ritiene che le censure dell’istante non possano ricevere accoglimento.
Ed invero, nonostante dall’esame degli atti impugnati emergano delle imprecisioni riguardo alle date degli accertamenti delle violazioni commesse dal ricorrente, che risalgono ad un periodo antecedente a quello della diffida emessa dal Comune, sostanzialmente dalla documentazione versata in atti risulta che le violazioni della delibera comunale sugli orari di apertura delle sale giochi sia stata posta in essere dall’istante molte volte, sia in data antecedente che successiva alla diffida, nonché posteriormente all’emanazione dell’ordinanza di sospensione impugnata, evidenziando, dunque, un comportamento posto in essere in evidente spregio della disciplina sull’apertura delle sale gioco, la cui ratio è connessa alla tutela dell’ordine sociale e della salute pubblica, avendo il comune di Milano rilevato un aumento esponenziale sul territorio delle attività di gioco d’azzardo. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili come “pubblici esercizi”, di talché per dette sale il sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, qualora le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. (…) Il Collegio richiama tutta la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul tema, secondo la quale la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune”. Si ricorda inoltre come gli articoli 9 e 10 del Tulps affermino che “è legittima la sospensione della licenza non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto”. lp/AGIMEG