Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro distanziometro: “Stipula nuovo contratto si configura come nuova installazione”

“La pretesa di parte ricorrente non trova tutela alla luce della Legge Regionale secondo la quale è da configurarsi alla stregua di una nuova installazione anche la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”. Con questa motivazione il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una sala giochi, che aveva installato dieci nuovi apparecchi, contro il Comune di Cene (BG). “Gli accertamenti disposti hanno condotto il Comune a ritenere” che la sala giochi “avesse collocato dieci nuovi apparecchi di cui all’art. 110 TULPS comma 6, lettera a), con nuovo gestore, a 110 metri dall’ingresso principale del Municipio e a 150 metri dalla Chiesta Parrocchiale di S. Zenone. Ciò, in ragione del fatto che la L.R. 11/2015 equipara alla nuova installazione la stipulazione di nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere. Conseguentemente, è stata irrogata la sanzione di 15.000 euro per ogni apparecchio oggetto di contestazione”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, “lo respinge”. lp/AGIMEG