Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro distanziometro: “Da planimetria risultano nelle vicinanze del locale 10 scuole e 2 chiese”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un titolare di un locale slot contro il Comune di Milano per l’annullamento del provvedimento del Direttore del settore commercio del Comune di Milano con cui si è ingiunta la rimozione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito nel locale di Via Litta Modigliani con irrogazione della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00. La ricorrente – si legge nella sentenza del Tar – ha esposto di aver proposto una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per l’apertura di un esercizio dedito al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, del suddetto Testo Unico presso i locali siti in Milano, Via Litta Modignani n. 5” e di aver ottenuto dal Questore di Milano la relativa autorizzazione in data 9.12.2013 e che successivamente all’acquisizione di tale titolo “provvedeva dunque ad installare gli apparecchi da gioco nei locali sopra a fronte dall’autorizzazione (…) con la società Codere Network S.p.a. a socio unico e che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della verifica di idoneità eseguita presso i locali sopra menzionati, consegnava l’autorizzazione “alla raccolta con sistemi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.”, certificando, nell’occasione, “la conformità al Decreto Direttoriale dei sistemi di gioco” oltre che “l’idoneità della sala relativamente ai sistemi di gioco”. La legge regionale della Lombardia n. 8/2013 tuttavia prevede all’art. 5, comma 1 che “è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. “Quanto alla dedotta inesistenza di luoghi sensibili nel raggio di cinquecento metri dal locale sito in Via Litta Modigliani n. 5, il Collegio rileva che si tratta di un assunto infondato in quanto generico, non avendo la ricorrente allegato alcun riscontro probatorio diverso dalla mera asserzione che, secondo le evidenze di “google maps”, nella zona interessata vi sarebbe soltanto l’Istituto San Francesco, situato, peraltro, a una distanza di km. 1,6 dalla programmata attività. Tale assunto, invece, è stato confutato dalla difesa del Comune, la quale ha allegato una planimetria dalla quale risulta che nelle vicinanze del locale vi sarebbero “10 scuole, 2 chiese, 1 oratorio e altri istituti religiosi e 12 centri di servizio sociale”. lp/AGIMEG