Slot, Tar Lombardia respinge il ricorso di una sala: “La tutela dei luoghi sensibili rientra nella discrezionalità della giunta”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposta da Sisal s.p.a contro il comune di Milano, che aveva diffidato la stessa società dall’apertura dell’attività di sala giochi nell’immobile di Corso Garibaldi n. 49, in base alle nuove “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” è diretta – secondo quanto enunciato all’articolo 1 – “alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie”. La stessa determina le distanze degli apparecchi dai luoghi sensibili, disponendo che “non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili”. Nelle motivazioni si legge che “La scelta compiuta dal legislatore regionale rientra nella sua discrezionalità, ed è censurabile solo nei limiti in cui appaia manifestamente irragionevole o arbitraria. Ciò, però, è da escludere nel caso di specie, posto che la distanza – fino a cinquecento metri – introdotta dalla legge lombarda rientra pienamente nella “forbice” che può riscontrarsi tra le diverse discipline adottate dalle Regioni che hanno legiferato in materia”. lp/AGIMEG