Slot, Tar Lombardia boccia limiti orari Bergamo: “Regolamento non tiene conto della Conferenza Unificata, ampliati orari di stop apparecchi senza adeguati dati scientifici”

“Il regolamento comunale non tiene in considerazione quanto evidenziato nel verbale della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, che ha individuato, come obiettivo da raggiungere ‘Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale'”. Con questa motivazione il Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una sala giochi di Dalmine (BG) per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Osio Sopra (n. 20/2010) avente ad oggetto “Orari di apertura sale giochi – Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Dalmine nella seduta del 1° ottobre 2018, che prevede lo stop per gli apparecchi da intrattenimento (Slot e Vlt), ovunque installati, dalle 20:00 di sera alle 10:00 del mattino.
Per i giudici il ricorso, presentato dall’Avv. Cino Benelli, “risulta meritevole di positivo apprezzamento, in quanto teso a dimostrare come, oltre che carente di motivazione, il censurato regolamento risulti essere frutto di un’insufficiente istruttoria. Esso, infatti, pur dichiarando di perseguire l’obiettivo, in particolare, della tutela dei minori e della famiglia, tendendo a contenere le ricadute negative dell’assiduità del gioco nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento, che di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva, consente, invece, l’attività di gioco negli orari più deleteri in relazione a tali profili, visto che anziani e minori non sono frequentatori serali e ai fini dell’unità familiare assume rilevanza il fatto che la possibilità dell’esercizio del gioco sia esclusa negli orari tradizionalmente dedicati alla famiglia (ciò che ha ispirato numerosi altri Comuni dell’area bergamasca e bresciana nella stesura dei loro regolamenti comunali) (…). Il regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Dalmine l’1 ottobre 2018 e fatto proprio dal Comune di Osio Sopra con la deliberazione del consiglio comunale del 13 marzo 2019, n.12, senza far riferimento ad alcuna particolare situazione territorialmente rilevante e nessuna specifica esigenza, né a dati scientifici che possano giustificare l’adozione di una diversa soluzione, ha notevolmente ampliato l’orario di fermo e, anziché prevedere un’articolazione dell’orario di gioco in fasce orarie, ha posto un divieto di esercizio del gioco tra le 20 e le 10 del giorno successivo, per una durata, quindi, di quattordici ore giornaliere, consentendo la possibilità di gioco ininterrottamente per tutta la giornata (dalle 10 alle 20)”. Il Tar evidenzia come “non si vede come la possibilità di dedicarsi al gioco dalle 10 alle 20 possa in qualche modo garantire la serenità familiare (essendo presumibile che il familiare dedito al gioco destini ad esso le ore normalmente dedicate alla condivisione familiare, come quelle dedicate ai pasti) o l’integrità del tempo lavoro (visto che gli orari finirebbero per coincidere, con la conseguenza che il tempo da dedicare al gioco o sarà sottratto alla famiglia o lo sarà al lavoro), né come possa disincentivare la dedizione al gioco della popolazione anziana, cui è data la possibilità di giocare proprio nell’arco di tempo più consono alle abitudini della stessa”. lp/AGIMEG