Slot, Tar Lombardia. “Distanziometro non applicabile per gli apparecchi installati prima dei limiti imposti dalla legge regionale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto la domanda di sospensione cautelare fissando il merito al prossimo 24 giugno, per un ricorso presentato da un gestore di una sala slot alla quale era stata imposta tramite un provvedimento del comune di Milano la rimozione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo. Nelle motivazioni si legge che “la sala da gioco in questione non può qualificarsi alla stregua di una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, essendo stata certificata dall’Agenzia delle Dogane la idoneità della sala alla raccolta del gioco in data 25.2.2014, e considerato che nel dicembre il Questore di Milano ha rilasciato l’autorizzazione n. 302 per l’esercizio dell’attività di gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6″. La norma che prevede il divieto “della nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” non è applicabile “per gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente allegato A) costituisce parte integrante”. cz/AGIMEG