Slot, Tar Lombardia difende regolamento Brescia su fasce orarie: “Non determina effetto espulsivo”

“Il contenuto del regolamento non pare determinare la temuta ‘totale interdizione del gioco legale’ nel Comune di Brescia”. Con questa sentenza il Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) – ha dichiarato improcedibile presentato da alcuni operatori di apparecchi da intrattenimento del Comune lombardo contro l’ordinanza del Sindaco, sulle fasce orarie, che dispone “che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30-09.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00”. “Il regolamento deliberato dal Comune di Brescia, volto a disciplinare l’attività ed il funzionamento delle sale giochi, con particolare riguardo alla fissazione degli orari di funzionamento delle macchine nell’arco della giornata” per i ricorrenti “sarebbe contraddittorio e non bilanciato con riferimento agli interessi in gioco. Tutti gli interventi effettuati dal legislatore sul gioco legale sarebbero incoerenti con le linee guida dettate dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 14/07/14, ove gli Stati membri dell’Europa sono stati invitati a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti ed i minori, grazie all’adozione di principi che mirino a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da gioco d’azzardo eccessivo e/o compulsivo”. Per i giudici tuttavia “il contenuto del regolamento censurato trova, dunque, il proprio fondamento nella legge – del cui testo è, per gran parte, riproduttivo – salva, ancora una volta, la non attualità della lesività in relazione a quelle voci del primo comma dell’art. 7 del regolamento che individuano aree precluse alle nuove installazioni in ragione delle previsioni di diversi strumenti urbanistici, in mancanza dell’adozione e della conseguente impugnazione degli atti attuativi di natura urbanistica. Ne risulta esclusa, allo stato, ogni lesione della competenza normativa regionale”. Precisato, dunque, “che il contenuto del regolamento non pare determinare la temuta ‘totale interdizione del gioco legale’ nel Comune di Brescia, anche l’ultima censura, volta a sostenere l’illegittimità delle misure adottate, in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, richiamato quanto detto in ordine alla natura in parte riproduttiva e in parte non ancora lesiva del regolamento, non può che essere dichiarata inammissibile”. lp/AGIMEG