Slot, Tar Lecce: nel caso di subentro bisogna accertare il rispetto delle distanze

Legittimo chiedere una nuova verifica delle distanze nel caso in cui una sala – già esistente prima dell’entrata in vigore del distanziometro – venga ceduta a un altro titolare. LO afferma la Prima Sezione del Tar Lecce esaminando il caso di una tabaccheria – in cui erano istallare delle slot – di Taranto. Il nuovo titolare aveva inviato la dichiarazione di subentro al SUAP, senza però allegare la certificazione delle distanze, dal momento che le slot erano già state istallate prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale. L’amministrazione però aveva respinto la domanda – sostanzialmente intimando la rimozione delle slot. Per il Tar, il provvedimento è legittimo: l’amministrazione, in caso di subingresso, non deve limitarsi “alla verifica in capo al subentrante del possesso dei soli requisiti di idoneità soggettiva”, ma ha il diritto di accertare anche “la permanenza dei requisiti di idoneità sostanziale”. E ancora, “il controllo che deve essere effettuato dall’ente pubblico è un controllo di legittimità che deve ricadere sul possesso di tutti i presupposti, essendo custode del superiore interesse pubblico che deve essere sempre perseguito”. lp/AGIMEG