Slot, Tar Lazio: errore nella dichiarazione di superficie della sala non giustifica decadenza concessione

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala slot, contro il provvedimento di decadenza di concessione. Nel luglio del 2016 il titolare della sala si è iscritto all’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, dichiarando una superficie utile per l’installazione pari a mq. 120. I funzionari di ADM hanno effettuato una visita ispettiva nel corso della quale hanno rilevato che, secondo i loro misuratori, la superficie utile è pari a mq 54, invitando quindi la società a rimuovere 10 apparecchi AWP ritenuti in eccedenza. “La parte ricorrente – spiegano i giudici   – evidenzia che non sussiste alcun automatismo tra la falsità riscontrata nella dichiarazione di un operatore e la cancellazione dall’elenco, essendo necessario che tale falsità riguardi un requisito necessario per l’iscrizione”. Si è costituita, per resistere, “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, significando che il provvedimento di cancellazione trova il suo fondamento negli art. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, che il piano interrato dei locali in cui parte ricorrente esercita l’attività, in quanto destinato a deposito, non poteva essere adibito all’attività di gioco”.
Il Tar Lazio ha quindi annullato il provvedimento di cancellazione della società ricorrente dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco visto che “il falso rilevato dall’amministrazione fosse in realtà ancora “innocuo” ai fini di cui trattasi e, come tale, inidoneo a riflettersi in senso favorevole, ovvero pregiudizievole, nella sfera soggettiva di parte ricorrente, almeno per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo”. lp/AGIMEG