Slot, Tar Lazio: cancellazione da elenco Ries in caso di mancato versamento del tributo annuale di rinnovo iscrizione

Il mancato versamento del tributo per il rinnovo dell’iscrizione annuale all’elenco degli operatori economici che svolgono attività nel settore degli apparecchi da intrattenimento porta alla cancellazione dallo stesso. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda). “ADM, dopo aver constatato il mancato riscontro all’istanza di chiarimenti in merito al mancato versamento del tributo pari ad Euro 150,00 e comunque il mancato versamento del tributo alla data del provvedimento, ha disposto la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente dall’elenco degli operatori economici a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione”. Il modello F24 accise, codice tributo 5216, costituisce “requisito indispensabile per l’iscrizione, così come previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011”.
“Il Collegio ha accertato, in particolare, la legittimità del comma 8 dell’art. 4 del richiamato decreto direttoriale del 2011 nella parte in cui prevede che ‘I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per ciascuno degli anni successivi, devono inoltrare attraverso modalità telematica, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli – competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa richiedente, l’istanza di rinnovo contenente autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nonché del versamento dovuto per il rinnovo dell’iscrizione stessa’.
I giudici rilevano che “nel Mod. RIES/C6 trasmesso all’amministrazione procedente, e versato in giudizio, l’istante ha lasciato in bianco la parte relativa al “numero codice di riferimento operazione” relativa al versamento del tributo, compilando invece la restante parte (data del versamento, c.f., codice tributo, anno di riferimento, importo). È dunque evidente come l’istante abbia compilato la domanda nella consapevolezza di non aver in realtà effettuato il versamento del tributo. Di conseguenza, una volta ricevuto il provvedimento di cancellazione, non può rifiutare di accettare le conseguenze che derivano da una condotta ad egli direttamente imputabile (secondo il principio generale imputet sibi)”. Per questi motivi il Tar Lazio respinge il ricorso contro la cancellazione dall’albo degli operatori. cr/AGIMEG