Slot, Tar Calabria: “Per l’interdittiva antimafia non serve la prova di un fatto, basta una serie di indizi”

“L’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione”. Lo ribadisce il Tar Calabria in una sentenza in cui respinge il ricorso intentato dalla titolare di una sala slot contro l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria. L’Amministrazione nel provvedimento aveva sottolineato che la donna avesse alcuni precedenti penali, anche se non inerenti al settore dei giochi; e che il marito – anche se estraneo alla gestione della sala – potesse essere legato a alcuni clan ‘ndranghetisti. Ma il Collegio spiega ancora che “Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata”. es/AGIMEG