Slot, Tar Abruzzo rinvia a Corte Costituzionale ricorso contro distanziometro Lanciano (CH): “Interesse Legge Regionale è tutela della salute”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) rigetta e rinvia a Corte Costituzionale un ricorso contro il comune di Lanciano per l’annullamento della nota con la quale il Dirigente del Settore Servizi alla persona attività produttive del Comune di Lanciano ha comunicato che non sussistono i presupposti per il rilascio della Tabella dei giochi proibiti richiesta dalla stessa. La ricorrente è titolare di impresa individuale per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse su rete fisica e ha fatto richiesta per il rilascio della Tabella dei Giochi Proibiti ai fini dell’installazione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b)” (Slot e VLT). L’amministrazione ha disatteso l’istanza in base al rilievo che per l’installazione dei suddetti apparecchi fosse necessaria l’autorizzazione ex art. 3, comma 1 (“L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente”) della Legge Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco), di cui ha ritenuto non sussistessero i presupposti in ragione del mancato rispetto della distanza minima (300 metri) da un “luogo sensibile” (caserma compagnia carabinieri). Per il Tar “le censure proposte in via principale sono infondate. In particolare, non può essere condivisa la tesi della inapplicabilità della disciplina regionale alle attività autorizzate. La legge regionale in esame attiene, infatti, alla materia “tutela della salute”, come di recente ribadito dalla Corte costituzionale ed è quindi preordinata alla cura di interessi diversi da quelli presi in considerazione dal legislatore statale. Poiché la disciplina statale e quella regionale operano in ambiti diversi, non si profila tra le stesse alcun conflitto applicativo che debba essere risolto in base al criterio di specialità. Ha osservato la Corte che “La norma regionale si muove su un piano distinto da quella del TULPS. Per quanto si è detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, «piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli», segnatamente in termini di prevenzione di «forme di gioco cosiddetto compulsivo». In quest’ottica, la circostanza che l’autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore – come nel caso oggetto del giudizio principale – non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all’autorità di pubblica sicurezza”. lp/AGIMEG