La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione conferma la sanzione emessa nei confronti di un gestore che avrebbe istallato degli apparecchi irregolari – privi di codici di identificazione e non collegati alla rete di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – all’interno di un circolo privato toscano. E’ stato lo stesso titolare del circolo – una volta sottoposto a controllo – a dire che la società di noleggio aveva istallato le macchine irregolari, ma poi l’ADM al momento di emettere la sanzione, e la Corte di Appello quando ha esaminato la controversia, hanno preso in considerazione anche altri elementi. La Cassazione ricorda infatti che “In tema di sanzioni amministrative le dichiarazioni dei terzi, raccolte a verbale, possono solo concorrere a formare il convincimento del giudice, ma non sono da sole sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità”. E nel caso di specie, le affermazioni del titolare del circolo “avevano ricevuto conforto in elementi oggettivi”. In particolare, Amministrazione e giudici hanno valutato una serie di aspetti: “il difetto di qualsiasi interesse del dichiarante a spostare su altri la proprietà delle macchine per limitare la sua responsabilità, che rimaneva sempre la medesima”; il fatto che la società di noleggio fosse una “impresa operante nel settore; “la carenza di interesse” del titolare del circolo “a danneggiare” il noleggiatore; “il fatto che la società avesse subito accertamenti per fatti analoghi”; “la totale assenza di elementi contrastanti con quanto dichiarato dal terzo”. E la Cassazione conclude che “L’insieme di tali valutazioni costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili”. rg/AGIMEG