Slot, il Tar Lombardia sospende le distanze dai luoghi sensibili del comune di Gottolengo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato un’ordinanza in merito al ricorso proposto dal possessore di una sala contro il Comune di Gottolengo, per l’annullamento dell’atto di diniego della destinazione ad uso “sala slot machine” di un fabbricato in suo possesso sito nel Comune in questione.  Considerato che sussiste un rilevante profilo di “fumus” sulla determinazione del perimetro dei cosiddetti luoghi sensibili, in relazione al fatto che nei pressi della sala si trova un asilo nido privato e una sala parrocchiale che il Tar contesta che il Comune abbia classificato come luoghi sensibili, equiparandolo il primo a una scuola, e il secondo qualificato come  chiesa. Inoltre, il Collegio ritiene che l’amministrazione non contesta l’affermazione di parte ricorrente che ”l’immobile in cui la ricorrente chiede di potere esercitare la propria attività commerciale si trova in zona produttiva e commerciale, inserita in un complesso immobiliare ove coesistono un grande supermercato, un bar e altre attività commerciali, priva di abitazioni e di luoghi sensibili e completamente isolata dalle zone residenziali per effetto della delimitazione costituita dalla strada provinciale e dall’esistenza di un solo accesso carraio dalla detta provinciale” e ciò anche tenuto conto della piccola dimensione del Comune di Gottolengo e della ridotta estensione del centro abitato. Considerato, inoltre, che la domanda di misure cautelari va accolta, ai fini del riesame della domanda, previa comunicazione del preavviso di provvedimento, e con obbligo di conclusione del procedimento nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto la domanda di misure cautelari ai fini del riesame della domanda nei termini e nei tempi di cui in motivazione, fissando la trattazione dell’udienza di merito per l’8 aprile 2015. mdc/AGIMEG