Slot, Consiglio di Stato: “No a cancellazione da elenco RIES se mancato pagamento quota dovuto a malfunzionamento informatico istituto di credito”

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte del titolare di un bar di Milano che ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione della propria società dall’albo RIES, ovvero dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del TULPS.
“La tesi centrale della parte ricorrente – sottolineano i giudici – è che il mancato pagamento della somma dovuta (150 euro ndr) per il rinnovo dell’iscrizione all’albo RIES non sia imputabile alla società, che ha incaricato la propria banca al versamento del relativo importo di € 150,00 ed ha ricevuto conferma del pagamento da parte dell’amministrazione.
La Sezione, osserva, pertanto, che, nel momento in cui tale attestazione è stata rilasciata, nessun elemento avrebbe potuto indurre la ricorrente a ritenere che il bonifico non fosse andato a buon fine, a causa di un errore che, solo successivamente, la società ha appurato essere stato commesso dall’istituto di credito per un malfunzionamento del sistema informatico interno. Ne deriva che incolpevolmente la ricorrente ha presentato la dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, tenuto conto che, per la parte relativa all’avvenuto pagamento, la domanda risultava erronea, in considerazione del comportamento tenuto dall’amministrazione creditrice, che ha indotto l’istante a ritenere di aver dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’elenco pubblico dei soggetti autorizzati alle attività funzionali al gioco con apparecchi, di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. Il primo motivo di ricorso merita, pertanto, accoglimento”.
“Dichiarando la cancellazione della ricorrente dall’albo RIES, l’amministrazione non ha fatto una corretta applicazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, non consentendo all’interessata, anche in esecuzione dell’istituto del soccorso istruttorio, proprio di un regolare rapporto tra p.a. e privato, di eseguire in un secondo tempo il pagamento, una volta accertato l’errore commesso dal terzo delegato dall’interessata, prima della disattivazione della linea delle apparecchiature”. Per questi motivi il CdS esprime parere che il ricorso straordinario debba essere accolto. lp/AGIMEG