Lega, ecco il testo integrale del disegno di legge per una normativa “unica” in Italia su distanziometri e orari. Fregolent: “Regolamentazione necessaria”

“Il disegno di legge vuole introdurre nuovi criteri per l’installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery. Nasce da una riflessione che è partita innanzitutto dagli amministratori del territorio, che si trovano sempre di più a confrontarsi con problemi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo, e che tentano di farvi fronte. Mancava, tuttavia, una norma che agisse a livello nazionale”. E’ quanto ha dichiarato la senatrice Sonia Fregolent, della Lega. “Per questo ho ritenuto – ha aggiunto Fregolent – insieme alla senatrice Antonella Faggi, di presentare un disegno di legge che cerchi di regolamentare a livello nazionale le aperture delle nuove sale da gioco. Intendiamo regolamentare un’attività che può comportare dei problemi a livello sociale, di famiglia e dei giovani, perché il problema delle dipendenze è un problema grave soprattutto per le famiglie italiane. La ludopatia – ha sottolineato ancora l’esponente leghista – è stata disciplinata e studiata dall’Istituto superiore di sanità, che l’ha definita come malattia sociale. I dati mostrano che in Italia nel corso del 2017 le persone che giocano d’azzardo risultano essere circa 18 milioni, di cui un milione e mezzo sono giocatori cronici. Ma ciò che preoccupa maggiormente è che circa 700mila ragazzi si sono avvicinati al gioco: questo, ad avviso dei sindaci ma non solo, è un problema. Assieme ad alcuni colleghi sindaci dal 2017 abbiamo tentato di disciplinare le aperture delle nuove sale e gli orari degli esercizi, ma quello che mancava era una norma a livello nazionale”, ha concluso.

Ecco il testo integrale del disegno di legge:

Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco videolottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e dei giochi con vincita in denaro

Il presente disegno di legge mira a disciplinare le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicu­ rezza (TULPS), di cui al regio decreto del 18 luglio 1931, n. 773, e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco videolottery terminal (VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque com­ presi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e all’installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministra­ zione, in tutto il territorio comunale. Intende disciplinare altresì la pratica e l’esercizio del gioco d’azzardo e degli altri giochi con vin­ cita in denaro leciti nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio nazionale. Il presente disegno di legge si prefigge di garantire che la diffusione del gioco lecito, sull’intero territorio nazionale e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intratteni­ mento, in funzione della prevenzione dei di­ sturbi da gioco d’azzardo (DGA); mira al­ tresì a contenere i costi sociali ed econo­ mici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con partico­ lare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno dei DGA e dall’effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica. Intende quindi tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in partico­ lare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, sugge­ stioni ed illusioni del gioco d’azzardo, non­ ché arginare forme di dequalificazione terri­ toriale e di infiltrazione criminale nell’eco­ nomia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, fa­ cendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circo­ stante, con particolare riguardo alla sicu­ rezza, al decoro urbano, alla viabilità e al­ l’inquinamento acustico. Il presente disegno di legge vuole altresì porre in essere inizia­ tive di informazione e di educazione per fa­ vorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza. Le limitazioni e gli obblighi del presente disegno di legge sono disposti a garanzia dell’intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da DGA, dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente espo­ ste a rischi di DGA. Per quanto riguarda l’ubicazione dei locali e l’installazione degli apparecchi da gioco, il presente disegno di legge vieta l’apertura di nuove sale giochi con apparecchi con vincita di denaro e di sale di raccolta scommesse nonché la collocazione di ulteriori apparec­ chi per il gioco d’azzardo lecito e di ulte­ riori sistemi di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 metri dai « luoghi sensibili » e minore di 100 metri dai « luoghi » che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi. Per quanto concerne l’orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, il fun­ zionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro sarà liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche pre­ vedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi. Le violazioni all’ordinanza sindacale di determinazione degli orari prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione acces­ soria di sospensione sino a tre mesi dell’at­ tività. In caso di recidiva nelle violazioni, è prevista la sanzione accessoria della sospen­ sione dell’attività delle sale giochi autoriz­ zate, ovvero la sospensione dell’attività prin­ cipale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi in cui la sanzione venga comminata per la seconda volta nell’arco di dodici mesi, viene disposta la revoca e la deca­ denza del titolo abilitativo all’esercizio del­ l’attività principale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento e la cessazione definitiva dell’attività. Per l’accertamento del rispetto della pre­ sente legge e l’irrogazione delle relative san­ zioni sono competenti tutti gli agenti delle Forze dell’ordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicu­ rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco vi­ deolottery terminal (VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, autorizzati alla pratica del gioco e all’installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministra­ zione, in tutto il territorio nazionale. 2. La presente legge disciplina altresì la pratica e l’esercizio del gioco d’azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro leciti nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio nazionale.

Art. 2. (Finalità) 1. La presente legge si prefigge i seguenti obiettivi: a) garantire che la diffusione del gioco lecito sull’intero territorio nazionale e nei locali ove si svolge avvenga riducendo i ri­ schi connessi alla moltiplicazione delle of­ ferte, delle occasioni e dei centri di intratte­ nimento, in funzione della prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA); b) contenere i costi sociali ed econo­ mici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con partico­ lare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno dei DGA e dall’effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica; c) tutelare la salute pubblica e il benes­ sere socio-economico dei cittadini e in par­ ticolare delle fasce più deboli della popola­ zione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo; d) arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’e­ conomia cittadina, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibi­ lità con l’ambiente circostante, con partico­ lare riguardo alla sicurezza, al decoro ur­ bano, alla viabilità e all’inquinamento acu­ stico; e) porre in essere iniziative di informa­ zione e di educazione per favorire un ac­ cesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza. 2. Le limitazioni e gli obblighi della pre­ sente legge sono disposti a garanzia dell’in­ tera popolazione e in particolare dei soggetti affetti da DGA, dei loro familiari e delle fa­ sce più deboli e maggiormente esposte a ri­ schi di DGA.

 Art. 3. (Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco) 1. Tenendo conto dell’impatto sul conte­ sto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l’apertura di qualsiasi nuova sala gio­ chi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparec­ chio per il gioco d’azzardo lecito e di qual­ siasi ulteriore sistema di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 me­ tri dai luoghi sensibili, come definiti al comma 2, e minore di 100 metri dai luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi, come definiti al comma 3. 2. Ai fini della presente legge sono con­ siderati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima in­ fanzia e le scuole dell’infanzia; b) centri di aggregazione giovanile; c) impianti sportivi; d) luoghi di culto, oratori e patronati; e) strutture ricettive per categorie pro­ tette; f) strutture residenziali o semi-residen­ ziali operanti in ambito sanitario o socio-sa­ nitario; g) centri culturali aperti al pubblico; h) stazioni di treni e di autobus; i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere; l) caserme militari. 3. Ai fini della presente legge sono con­ siderati luoghi che commercializzano de­ naro, oro o oggetti preziosi: a) gli sportelli bancari, postali o banco­ mat; b) le agenzie di prestiti e di pegno; c) i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi. 4. Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili o minore di 100 metri dai luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del sog­ getto cedente. 5. Il calcolo della distanza è effettuato se­ condo il criterio della misura più breve, con­ siderata in linea d’aria, tra l’accesso princi­ pale dell’esercizio e il luogo considerato. 6. A decorrere dalla data di entrata in vi­ gore della presente legge, i nuovi locali adi­ biti alle attività di cui al comma 1 devono essere ubicati a distanza maggiore di 500 metri dai luoghi sensibili ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non al­ l’interno o adiacenti a unità immobiliari re­ sidenziali. Non è ammesso l’utilizzo dei lo­ cali interrati o seminterrati e l’accesso ai lo­ cali deve avvenire direttamente dalla pub­ blica via. 7. I comuni, al fine di consentire una cor­ retta e costante applicazione delle prescri­ zioni dettate nel presente articolo, provve­ dono alla mappatura dei luoghi sensibili e dei luoghi che commercializzano denaro, oro o oggetti preziosi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente a perio­ dici aggiornamenti della mappatura mede­ sima. Finché la suddetta mappatura non è stata realizzata, i comuni sono comunque te­ nuti a dare applicazione alle disposizioni della presente legge per l’individuazione dei luoghi sensibili.

Art. 4. (Orari di esercizio) 1. L’orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall’esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, che può anche prevedere diversificazione de­ gli orari in base alla tipologia dell’esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ri­ compreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 2. Al di fuori della fascia oraria di cui al comma 1 gli apparecchi da gioco devono es­ sere spenti e disattivati e non è possibile ac­ cettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

Art. 5. (Sanzioni) 1. Le violazioni all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 4, che costituisce prescri­ zione dell’autorità di pubblica sicurezza im­ posta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni previste dall’articolo 17 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e con la sanzione accessoria della so­ spensione dell’attività fino a tre mesi. 2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sanzione accessoria della sospen­ sione dell’attività delle sale giochi autoriz­ zate ai sensi degli articoli 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero la sospensione dell’attività principale all’interno della quale sono collo­ cati gli apparecchi automatici da intratteni­ mento. 3. Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una viola­ zione, accertata con provvedimento esecu­ tivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della medesima disposizione, an­ che se il responsabile ha proceduto al paga­ mento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novem­ bre 1981, n. 689. 4. Nei casi in cui la sanzione è irrogata per la seconda volta nell’arco di dodici mesi, è disposta la revoca e la decadenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività principale all’interno della quale sono collo­ cati gli apparecchi automatici da intrattenimento e la cessazione definitiva dell’attività. 5. Le violazioni della presente legge non disciplinate dal testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 o da ulteriori dispo­ sizioni normative statali e regionali in mate­ ria sono soggette al pagamento della san­ zione pecuniaria di cui all’articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento de­ gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. L’accertamento del rispetto della pre­ sente legge e l’irrogazione delle relative san­ zioni sono di competenza di tutti gli agenti delle Forze dell’ordine.

cdn/AGIMEG