Senato, Milleproroghe: potenziamento Agenzie fiscali ed esclusione sale slot e scommesse da agevolazioni per promuovere economia locale

“Articolo 1, comma 10-sexies (Proroga per il 2020 del termine di richiesta
agevolazioni per attività commerciali) Il comma 10-sexies dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste – per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) – dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato. Il comma 3 esclude dall’agevolazione le seguenti attività: (…) sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery”. E’ quanto sottolineato nelle schede di lettura del Decreto Milleproroghe pubblicate al Senato. “Articolo 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali) L’articolo 40-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali. In primo luogo, si prevedono risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità. Si prevede inoltre un incremento del Fondo risorse decentrate. In particolare, il primo periodo dell’articolo in esame prevede una deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. La disposizione stabilisce che, derogando a quanto disposto dal sopra citato articolo 23, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio per un importo massimo rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Per una ricostruzione degli adempimenti relativi alle norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica nonché della gestione economica e patrimoniale si rinvia alla consultazione delle rispettive schede del bilancio 2018 pubblicate dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma specifica, inoltre, che tale incremento si rende necessario al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale. Il secondo periodo, sempre in deroga al citato articolo 23, incrementa le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Si ricorda che in base all’articolo 77 del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali, in materia di utilizzo del Fondo risorse decentrate, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa del Fondo sono destinate ai seguenti utilizzi:  premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;  premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;  indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;  indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;  progressioni economiche;  trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;  incentivi alla mobilità territoriale;  misure di welfare integrativo in favore del personale, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;  compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali. Il terzo periodo precisa gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione e ne stabilisce la copertura finanziaria. In particolare prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154)”, aggiunge. “In merito alla posizione organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità si ricorda che con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte Costituzionale ha ritenuto l’illegittimità dell’art.8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 che consentiva (nelle more dell’espletamento di procedure concorsuali) all’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Successivamente il comma 93 della legge di bilancio 2018 ha attribuito alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione: di istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna; attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l’adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato). Con l’ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019, la sezione II-ter del T.a.r. per il Lazio – chiamata a pronunziarsi sul ricorso della Dirpubblica – Federazione del pubblico impiego avente ad oggetto alcune modifiche apportate al regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate – ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge di bilancio per il 2018 con riferimento alle norme che introducono, nella disciplina regolamentare della predetta Agenzia, nuove posizioni organizzative nonché alcuni benefici per alcuni dei dipendenti interni che intendano partecipare alle procedure concorsuali finalizzate all’accesso ai ruoli dirigenziali della medesima amministrazione fiscale. Secondo il TAR i poteri attribuiti a tali posizioni (adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo) risultano estranei a quelli propri dell’area di riferimento dei soggetti destinati a ricoprire tali funzioni organizzative e sono più propriamente tipici di quelli previsti per la qualifica dirigenziale dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165 del 2001. Sulla questione la Corte costituzionale ha fissato l’udienza pubblica di discussione del giudizio di legittimità costituzionale per il 25 febbraio 2020. Per una ricostruzione dettagliata della questione sopra esposta si rinvia alla consultazione del sito della Giustizia Amministrativa”, conclude. cdn/AGIMEG