Senato, Milleproroghe: “Per copertura potenziamento Agenzie Fiscali andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla compatibilità della previsione di spesa”

“Articolo 40–bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). L’articolo stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali. In primo luogo, si prevedono risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità. Si prevede inoltre un incremento del Fondo risorse decentrate. In particolare, il primo periodo dell’articolo prevede una deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. La disposizione stabilisce poi che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio per un importo massimo rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Il secondo periodo, sempre in deroga al citato articolo 23, incrementa le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il terzo periodo precisa gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione e ne stabilisce la copertura finanziaria. In particolare, prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154)”. E’ quanto si legge nella Nota di Lettura del Servizio di Bilancio al Decreto Milleproroghe pubblicata al Senato. Da lunedì 24 febbraio il Milleproroghe è all’attenzione della Commisione Affari costituzionali. Il testo è stato approvato dalla Camera in prima lettura. “La RT annessa all’emendamento del Governo ribadisce che la disposizione contiene due distinte misure finalizzate ad incrementare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in deroga all’articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, a carico di risorse presenti nei propri bilanci. La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. A tali soggetti è riconosciuta, in aggiunta allo stipendio, un’indennità di posizione e un’indennità di risultato; le indennità sono finanziate in parte con una quota del fondo risorse decentrate e in parte con risorse proprie delle Agenzie fiscali. Segnala che, per l’Agenzia delle entrate, l’importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (14 milioni lordo dipendente) è invariato da dieci anni: la norma proposta intende incrementarlo di 4,6 milioni (6 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia), per consentire l’aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni a decorrere dal 2021, al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia. Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (2,2 milioni lordo dipendente), anch’esso invariato da dieci anni, verrebbe incrementato di 1,4 milioni (1,9 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia) per consentire l’aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL dì riferimento e del numero delle posizioni. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, pari a 3,5 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia a decorrere dal 2020. Le Agenzie utilizzeranno le risorse del proprio bilancio di esercizio a copertura della maggiore spesa. Conclude riferendo che agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a complessivi 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto – ha continuato – espone i seguenti valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo al primo intervento, ossia all’incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni economiche di responsabilità, ivi trattandosi di tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe fornito un quadro di sintesi recante l’illustrazione del numero della POER (Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità) e POT (Posizioni organizzative temporanee) e degli emolumenti previsti in considerazione degli incrementi delle risorse disposti con le norme in esame. In relazione poi al secondo incremento, relativo al Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi trattandosi pure di tetto massimo di spesa, nulla da osservare. Si osserva tuttavia che non essendo espressamente associati risparmi di spesa alla norma derogata di cui al decreto legislativo n. 75/2017, che risulterebbero diminuiti per effetto delle norme in esame, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle economie che si sono prodotte a consuntivo. Per i profili di copertura, posto che alle risorse in questione provvederanno le Agenzie coinvolte a valere dei propri bilanci per quanto riguarda la competenza finanziaria, andrebbero non di meno richieste puntuali rassicurazioni in merito alla compatibilità di detta previsione di spesa, i fabbisogni di funzionamento attesi per le due Agenzie fiscali, fabbisogni che si dovrebbero riflettere nel trasferimento operato dal bilancio dello Stato, senza che vi siano risorse libere e utilizzabili per nuovi oneri non previsti a legislazione vigente. Inoltre, quanto alla compensazione che si prevede in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per un importo pari a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, per cui la norma dispone che si provvederà mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, andrebbe confermato che il corrispondente capitolo di spesa rechi le necessarie disponibilità di “cassa”67. Ad ogni modo, va evidenziato che detto capitolo, per la sua stessa finalizzazione, è classificato in bilancio in conto spesa in conto capitale, mentre l’onere di cui si dispone la compensazione degli effetti di cassa riveste natura economica di parte corrente. Ciò che evidentemente prefigura una dequalificazione delle risorse previste dalla legislazione vigente”, ha concluso. cdn/AGIMEG