Senato, Decreto Dignità: ecco tutti gli emendamenti sui giochi

Ecco tutti gli emendamenti presentati in Commissione Finanze del Senato in merito all’articolo riguardante i giochi del decreto dignità.

9.1

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 9. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia». Conseguentemente: all’articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d); all’articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).

9.2

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu` efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico». Conseguentemente: al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresı` vietate tutte le forme di promozione o di pubblicita` relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»; al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»; al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall’Autorita`, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l’Autorita` competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all’oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico; al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e` destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all’adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresı` che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco on-line, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonche´ per le attivita` di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo». Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» con le seguenti: «Misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico».

9.4

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall’articolo 7» fino alla fine dell’articolo, con le seguenti: «il divieto di pubblicita` di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attivita` di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e` vietata qualsiasi forma di pubblicita`, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprieta` dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita`, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui ai presente comma 1e lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitivita` del gioco, socialita` o elementi di abilita`, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e` vietata qualsiasi forma di pubblicita` comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressivita` o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che ’Autorita` delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni. 3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto gia` previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilita` 2016), la pubblicita`, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalita` famose o celebrita`, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario de! mezzo o de! sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita`, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o dei contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000. 5. L’Autorita` competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e` l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 6. Il protocollo d’intesa tra l’Autorita` delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attivita` di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonche´ l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento dei valore della loro attivita` dı` pubblicita` al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 8. Ai contratti di pubblicita` in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e` fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1º settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1º maggio 2019. 10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, sı` provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9». Conseguentemente: all’articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»; all’articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».

9.5

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell’articolo», con le seguenti: «nonche´ il divieto di pubblicita` di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attivita` di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore de! Presente decreto e` vietata qualsiasi forma di pubblicita`, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressivita` o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorita` delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita`, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressivita` o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto gia` previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2016), la pubblicita`, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalita` famose o celebrita`, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita`, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento dei valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000. 4. L’Autorita` competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e` l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Il protocollo d’intesa tra l’Autorita` delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attivita` di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonche´ l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attivita` di pubblicita` al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Ai contratti di pubblicita` in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e` fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1º settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1º maggio 2019. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8». Conseguentemente: all’articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8». all’articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».

9.3

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».

9.6

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e` vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicita`, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, e` sottoposta ai seguenti limiti: a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non puo` diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell’affollamento pubblicitario orario; b) tale comunicazione commerciale puo` essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell’inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine». Conseguentemente: dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un piu` efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicita` responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attivita` e i canali di accesso legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovra` prevedere limitazioni di tale pubblicita` sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attivita`, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita` o prodotti la cui pubblicita`, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni: a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l’Autorita` per le Garanzie nelle Comunicazioni; b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullita`, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l’Autorita` per le Garanzie nelle Comunicazioni; c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perche´ siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4. 1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli». al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»; al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1; sopprimere il comma 5.

9.7

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative,».

9.8

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».

9.9

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».

9.10

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».

9.11

Binetti, De Poli

Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all’informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicita` degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee,».

9.12

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».

9.13

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».

9.14

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».

9.15

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».

9.16

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».

9.17

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».

9.18

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d’intrattenimento».

9.19

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».

9.20

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».

9.21

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».

9.22

Malpezzi, Iori, Verducci, Rampi

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».

9.23

D’alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.24

Bernini, Sciascia, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mallegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».

9.25

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decretolegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

9.26

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonche´ le Case da Gioco autorizzate».

9.27

Bernini, Sciascia, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mallegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonche´ le Case da Gioco autorizzate».

9.28

Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».

9.29

Zaffini, Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».

9.32

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Dopo il comma inserire i seguenti: «1.1. Sono altresı` esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresı` escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonche´ le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresı` esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilita` sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonche´ di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura. 1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicita` di giochi con vincita m denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicita` di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti piu` di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro. 1.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicita` dei giochi con vincita in denaro e` vietata qualora preveda in qualita` di testimonial personaggi pubblici di grande notorieta` nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed e` altresı` vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale. 1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformita`, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento: a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformita` di cui al comma 1-quinquies; b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici; c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilita` di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonche´, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo; d) l’indicazione “pubblicita`” per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonche´ un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico. 1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco e` vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovra` essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico. 1.7. E` in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicita` di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia On-line, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. E ` altresı` vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicita`, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attivita`. 1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilita`, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di eta`, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco e` vietato a minori di anni 18 e che puo` causare dipendenza patologica. 1.9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalita` e l’entita` dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni».

9.33

Vitali, Ronzulli

Dopo il comma inserire i seguenti: «1.1. Sono altresı` esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresı` escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonche´ le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresı` esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilita` sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonche´ di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura. 1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicita` di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicita` di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti piu` di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro. 1.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicita` dei giochi con vincita in denaro e` vietata qualora preveda in qualita` di testimonial personaggi pubblici di grande notorieta` nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed e` altresı` vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale. 1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformita`, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento: a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformita` di cui al comma 1-quinquies; b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici; c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilita` di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonche´, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo; d) l’indicazione “pubblicita`” per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonche´ un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico. 1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco e` vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovra` essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico. 1.7. E` in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicita`, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia on-line, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. E ` altresı` vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicita`, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attivita`. 1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilita`, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di eta`, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco e` vietato ai minori di anni 18 e che puo` causare dipendenza patologica. 1.9. I fornitori di servizi di media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne disensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalita` e l’entita` dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalll’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni».

9.30

Bernini, Sciasci, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mallegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor, Vitali

Dopo il comma inserire il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione».

9.31

Bernini, Sciascia, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mallegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro: 1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicita` di giochi con vincita in denaro e` vietata: a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a “bambini”; b) durante i programmi destinati ai minori di eta` quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di eta` come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonche´ nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi; 2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicita` e` vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di eta` come protagonisti, nonche´ nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi; 3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicita` e` vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di eta`, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonche´ nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di eta`, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale; 4) quanto al circuito teatrale, la pubblicita` e` vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di eta`, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto; 5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicita` e` vietata su quella destinata ai minori di eta`, che per grafica, contenuto ed oggetto e` chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

9.34

Vitali

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione».

9.35

Vitali

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione qualora nell’oggetto dell’affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attivita` pubblicitarie e promozionali».

9.36

Bernini, Sciascia, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mallegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalita` e l’entita` dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni».

9.37

Bernini, Sciascia, Floris, Toffanin, Conzatti, Perosino, De Poli, Mellegni, Carbone, Rossi, Rizzotti, Testor

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attivita` svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che e` presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente e` compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali gia` previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.38

D’Alfonso, Mirabelli, Bonifazi, Comincini, Grimani

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189». Conseguentemente, al medesimo comma: – sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»; – sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».

9.39

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misani

Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».

9.40

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comicini, Grimani, Patriarca, Misani

Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione». Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione e` revocata».

9.41

D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».

9.42

D’Alfonso, Mirabelli, Bonfrisco, Comincini, Grimani

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».

9.53

Ciriani, Bertacco, De Bertoldi

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un piu` efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicita` responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attivita` e gli accessi legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile».

9.43

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni».

9.44

Grimani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

9.45

Grimani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».

9.46

Grimani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Citta` metropolitane e dai comuni».

9.47

Grimani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d’azzardo presentati dalle Citta` Metropolitane».

9.48

Grimani

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo».

9.52

Grimani

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalita` ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni».

9.49

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e` incrementata di 35 milioni di euro per 1 anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalita` e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.51

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e` incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.50

Mirabelli, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e` incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

9.54

Mirabelli, D’Alfolso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9.56

Mirabelli, D’Alfolso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7». Conseguentemente: – al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»; – dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalita` di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

9.55

Mirabelli, D’Alfolso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7». Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1º settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1º maggio 2019 e` destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

9.57

Vitali

Sopprimere il comma 6-bis.

9.58

D’Alfonso

Sopprimere il comma 6-bis.

9.59

D’alfonso

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione: a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonche´ dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico; b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line, c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilita` di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonche´ delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo “no slot“». Il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attivita` formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonche´ a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico. Nella programmazione delle attivita` formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attivita` di esperti operatori del settore delle dipendenze. E ` fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.60

Vitali

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti: «6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita` criminose, nonche´ per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. 6-ter. Il riordino di cui al comma 1 e` effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai piu`’recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell’Unione europea, nonche all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, con b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell’imposta; c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali; d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonche´’riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione; e) introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attivita` principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche` in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatone nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

9.61

D’Alfonso

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis. Al fine di accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto puo` comunque essere adottato, volto a: a) escludere la possibilita` di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica; b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilita` di inserire banconote di valore superiore a 100 euro; c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d’azzardo patologico, quali: 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa; 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso; 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate; 4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori piu` esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico».

9.62

Binetti, De Poli

Al comma 6-bis sopprimere le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate».

9.64

D’Alfonso, Mirabelli, Bonifazi, Comincini, Grimani

Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti: «6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e` fissata al nove per cento a decorrere dal 1º settembre 2018. 6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall’articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º settembre 2018. 6-quinquies. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, e` fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º settembre 2018. 6-sexies. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui al comma 4».

9.63

Binetti, De Poli, Floris, Conzatti, Perosino, Toffanin

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente: «6-ter. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, e` istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d’azzardo».

9.65

Mirabella D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Patriarca, Misiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-ter. All’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2019″».

9.66

D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-ter, I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dapagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca per essere destinati, nell’ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attivita` formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonche´ a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico. Nella programmazione delle attivita` formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attivita` di esperti operatori del settore delle dipendenze».

cdn/AGIMEG