Scommesse, Tar Lazio respinge ricorso contro deferimento FIGC: “Illecito sportivo per violazione del divieto di scommesse”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso di Giuseppe Sampino per il deferimento emesso nei suoi confronti dal Procuratore Federale della FIGC il 30.07.2015 “per avere, prima della gara Pisa-Torres del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, Di Nicola e Sampino, per avere proposto l’alterazione della gara a Capitani, Nucifora e Costantino, i quali hanno aderito all’accordo illecito fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; Di Nicola per avere ceduto, dietro compenso di denaro, l’informazione dell’alterazione della gara a un gruppo di scommettitori stranieri, con i quali era stato messo in contatto con l’intermediazione di Di Lauro, così finanziando l’alterazione della gara”. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con delibera del 20 agosto 2015, mentre aveva ritenuto non raggiunta la prova della configurabilità, a carico dell’odierno ricorrente, dell’illecito sportivo contestatogli, con proscioglimento del medesimo da tale addebito, l’aveva reputato, invece, responsabile della violazione del divieto di scommesse previsto dall’art. 6, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., comminandogli la squalifica per due anni e l’ammenda di euro 25.000,00. “Nello specifico, l’Organo giudicante aveva ritenuto che il Sampino, in accordo con il Di Nicola, avesse contattato la dirigenza della Torres nella persona del suo Presidente, Domenico Capitani, per trarre profitto quantomeno dalle scommesse operate da un gruppo di serbo-sloveni ai quali, per il tramite del Di Lauro, era stato segnalato il risultato certo dell’incontro Pisa/Torres del 29.10.2014 e, cioè, vittoria del Pisa con più di tre gol di scarto e quindi 1 Handicap ed Over”. Per il Tar “tali argomentazioni supportano la conclusione in ordine alla sussistenza dell’illecito sportivo contestato ed evidenziano l’assenza di profili di illegittimità, rilevanti a fini risarcitori, con riferimento alla sanzione irrogata. Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto di motivazione né illogicità nella pronuncia dell’appello federale. In conclusione il ricorso deve essere respinto”. lp/AGIMEG