Scommesse, Tar Campania respinge ricorso titolare Ctd su rilascio licenza PS

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso presentato da un titolare di un ctd di Napoli “per l’annullamento del provvedimento della Questura con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio di licenza pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica presso il centro trasmissione ed elaborazione dati sito in Napoli”.
Il titolare del ctd, si legge nella sentenza del Tar campano, “ha impugnato il provvedimento del 7 novembre 2014, con il quale la Questura della Provincia di Napoli ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s., per l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica di dati relativi a scommesse presso il centro trasmissione ed elaborazione dati. (…) La licenza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge. (…) Parimenti non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88 t.u.l.p.s. con gli artt. 43 e 49 del Trattato, con conseguente necessità di disapplicare la disciplina nazionale. La stessa Corte di Giustizia (sentenza Costa-Cifone del 16 febbraio 2012; sentenza Placanica del 6 marzo 2007) ha avuto modo di precisare che il sistema italiano delle concessioni per la raccolta delle scommesse non è incompatibile ex se con i principi del diritto comunitario. Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha reputato le disposizioni di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. non in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari”. lp/AGIMEG