Scommesse ippiche, Tar Lazio respinge ricorso contro i criteri stabiliti dall’Unire per ripartire i diritti televisivi

La Terza Sezione Ter del Tar Lazio ha respinto il ricorso intentato contro i criteri di ripartizione dei costi per la trasmissione delle corse nelle agenzie. La vicenda risale ai primi anni 2000, l’Unire all’epoca in un primo momento aveva stabilito che i costi venissero suddivisi sulla basa del movimento netto realizzato da ciascuna agenzia; in seguito – su impulso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – aveva stabilito che metà della contribuzione avvenisse pro-quota, e l’altra metà in relazione al movimento netto di affari. Secondo l’agenzia ricorrente, l’Unire aveva violato l’iter previsto dalla legge, dal momento che non  avrebbe richiesto il parere del Ministero dell’Economia e non avrebbe sottoposto il provvedimento a verifica del Ministero dell’Agricoltura. Secondo il giudice amministrativo tuttavia, il ricorso “è infondato”: la normativa infatti “non disciplina compiutamente la sequenza procedimentale attraverso la quale l’UNIRE doveva pervenire alla determinazione dei criteri”. L’agenzia, inoltre, con una memoria aveva chiesto venisse rilevata la prescrizione quinquennale dei contributi frattanto che le erano stati richiesti, ma il Collegio ha respinto anche questa domanda: l’eccezione è “inammissibile, perché avanzata solo con memoria non notificata alle controparti”. gr/AGIMEG