Scommesse, inammissibile ricorso in Cassazione di un titolare di un punto di raccolta a sito non autorizzato. “Condanna adeguata e coerente”

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da gestore di locale di Palermo che era stato condannato perché svolgeva attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse sportive attraverso siti Internet non autorizzati, agevolando il gioco d’azzardo mediante connessione a Internet, in luogo aperto al pubblico. L’imputato aveva proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo l’insufficienza della motivazione quanto alla responsabilità penale e quanto alla determinazione della pena. Per i giudici il ricorso è inammissibile “perché basato su una doglianza formulata in modo non specifico: la difesa non prende in considerazione neanche a fini di critica la motivazione del provvedimento impugnato. E quest’ultima risulta, del resto, del tutto adeguata e coerente, perché indica dettagliatamente le fonti di prova da cui è emerso senza dubbio l’avvenuto svolgimento dell’attività di cui all’imputazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato determinato in misura minima, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, e risulta in ogni caso – secondo la conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado – adeguato alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato”. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. cdn/AGIMEG