Scommesse, Consiglio di Stato respinge domanda cautelare sala Lecce su distanziometro: “Nessun rischio di danno grave e irreparabile”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto la domanda cautelare per la riforma dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, concernente l’annullamento del provvedimento del Comune di Cutrofiano (LE) avente ad oggetto il “divieto di prosecuzione dell’attività per l’esercizio delle scommesse (…) nei locali siti in Via Paolo VI – negozio di gioco sportivo” e di ogni altro atto analogo connesso, con specifico riferimento alla L.R. Puglia n. 43/2013 nella parte in cui prevede che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco e per l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 TULPS “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”. Il Consiglio di Stato, “considerato che lo strumento del decreto cautelare monocratico è preordinato alla tutela di situazioni di danno estremamente grave ed irreparabile laddove anche la tutela cautelare collegiale venga a risultare tardiva e rilevato che nel caso di specie la domanda di decreto cautelare non appare nemmeno minimamente giustificata nei suoi presupposti”, respinge la domanda cautelare e gissa, per la discussione, la camera di consiglio del 11 maggio 2017. lp/AGIMEG