Scommesse: Cassazione rigetta ricorso contro ordinanza sequestro per raccolta senza autorizzazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un esercente contro l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari aveva convalidato il sequestro probatorio, eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza, dell’attrezzatura per la raccolta scommesse per aver esercitato, senza l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, attività di raccolta scommesse mediante la collaborazione di un bookmaker straniero privo di concessione statale. “In ogni caso, rileva la Corte, l’esclusione dal bando dell’operatore è stata ritenuta non discriminatoria dalla recente sentenza di questa Sezione, non essendo stata ritenuta illegittima l’esclusione dell’allibratore dalla procedura di gara del 2012, dal momento che lo stesso, nonostante una richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria da cui non risultava, con sufficiente chiarezza, la sua adeguata capacità economico-finanziaria, la quale costituiva una condizione essenziale, anche a tutela dei consumatori, per accedere alla gara predetta”, si legge nella sentenza. “Il ricorrente non ha allegato la prova del presupposto, indispensabile, del diniego di autorizzazione ex art. 88 Tulps in ragione della mancanza della concessione in capo alla società straniera, e ciò in quanto dal provvedimento impugnato non risulta che avesse presentato l’istanza al Questore”. Conclude: “In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la società di diritto maltese era stata esclusa dalla gara poiché, a seguito di richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria dalla quale non risultava, in modo sufficientemente chiaro, un’adeguata capacità economicofinanziaria ed aveva ritenuto giustificata la previsione di maggior rigore della normativa italiana che prevedeva il rilascio di due fideiussioni in ragione di motivi imperativi legati alla tipologia di attività e alla tutela del consumatore”. cdn/AGIMEG