Scommesse, Cassazione riconosce discriminazioni subite da Betn1 con Bando Monti e Leggi di stabilità 2015 e 2016

Lo scorso 27 febbraio la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni ad un affiliato Betn1 e rinvia al giudice di Cosenza, poichè precluso nel merito alla Suprema Corte, le palesi plurime discriminazioni che Betn1 ha dovuto subire a causa del Bando Monti e dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016. “E’ importante notare come il sequestro fosse del 2014 ma è stato ugualmente preso in considerazione – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Mariateresa Parrelli (Sogno di Tolosa) – poi nel diritto la Cassazione è stata molto stringente, affermando che il giudice di merito deve prendere in considerazione la nostra posizione”. Dopo un’attenta analisi dell’attività svolta dalla nostra Società e dai nostri affiliati in Italia, considerando le continue novità legislative degli ultimi 5 anni, i Giudici di Cassazione, anche se non investiti dell’onere della decisione di merito, hanno posto evidenza della particolare posizione di Betn1 scrivendo nelle motivazioni: “Nell’ambito dei plurimi argomenti dedotti – di cui la maggior parte relativi a circostanze di fatto il cui accertamento si appalesa necessario per valutare le doglianze della sopravvenuta sanatoria fiscale in materia, accertamento precluso a questo Giudice di legittimità – pare dirimente la seguente questione, già ventilata innanzi al Tribunale del riesame: sussiste, sul piano dei principi, il contrasto con gli art. 49 e 56 TFUE della clausola del bando 2012 che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, per scadenza del termine della concessione, l’uso di materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”. Inoltre, si ricorda che a seguito della Legge di Stabilità 2015 è nato un nuovo soggetto che può esercitare la raccolta delle scommesse anche senza essere collegato al Totalizzatore nazionale che deve rispettare i dettami del art. 1 comma 644.

Quanto sopra asserito è confermato dal Parlamento italiano, dove, nei lavori preparatori della Legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha motivato tale comma: “per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. La nostra Società ha inviato un esposto in comunità Europea dove sono state evidenziate le continue violazioni dei dettami del trattato in considerazione della legittimità legislativa, degli aiuti di Sato e dell’accanimento giudiziario che nonostante i continui solleciti ed incontri avvenuti in questi anni con i Funzionari di Stato, continuano a verificarsi. Rimaniamo in attesa, come tutti gli operatori del settore, della formulazione del nuovo Bando di gara per la raccolta di scommesse sia terrestre che online, che dovevano essere pubblicati a giugno 2016. Esse garantiranno la vera competitività tra i vari soggetti economici interessati, semprechè non sia manifesta la volontà di proteggere le posizioni di alcuni operatori rispetto ad altri, come è accaduto con la procedura per l’ottenimento della proroga delle Concessioni attuali (illegittime) che preclude a qualsiasi nuova Compagnia il rilascio di una Licenza Italiana. lp/AGIMEG