Scommesse, Cassazione respinge ricorso ctd Parma: “Vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di un ctd di Parma per aver esercitato, senza l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, attività di raccolta scommesse mediante la collaborazione del bookmaker straniero Stanleybet LTD. Per i supremi giudici “è di tutta evidenza che, in questo quadro normativo e giurisprudenziale, la disapplicazione presuppone la dimostrazione che colui che intende esercitare l’attività deve aver richiesto l’autorizzazione ex art. 88 e che il diniego di autorizzazione sia motivato sulla mancanza di concessione in capo alla società estera illegittimamente discriminata dal bando. Ma ancor prima che la disapplicazione richiede la dimostrazione che vi sia una mera attività di raccolta e trasmissione di dati al di fuori dello svolgimento di un’attività di intermediazione come tale punibile. Ciò posto, infondata è la censura che sollecita la disapplicazione della disciplina domestica per incompatibilità con quella comunitaria, posto che nel caso in esame il sequestro non è giustificato dall’inesistenza della concessione da parte della società estera che ha stipulato il contratto con il ricorrente o dall’assenza dell’autorizzazione conseguente all’assenza di concessione, ma è giustificato dalla circostanza che l’attività svolta in concreto dal ricorrente esula dalla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti, condotta tipica del CED, e si sostanzi, invece, in una vera e propria raccolta delle scommesse mediante condotte di intermediazione. Il provvedimento impugnato – sottolinea la Cassazione – ha posto in evidenza, sulla base degli elementi di fatto segnatamente indicati, che il ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse alla Stanleybet Ltd, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse”. lp/AGIMEG