Scommesse, Cassazione: Non è agente provocatore il finanziere che piazza una scommessa in un Ctd per raccogliere prove

Non agisce come agente provocatore il finanziere che – in incognito – entra in un CTD e piazza una giocata per acquisire una prova della raccolta illecita di scommesse. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione decidendo sul ricorso intentato dal titolare di un centro del leccese. Quest’ultimo aveva in sostanza provato a sostenere che l’attività illecita – appunto la raccolta non autorizzata di scommesse – non avrebbe avuto luogo se l’agente della Guardia di Finanza non avesse chiesto di piazzare la giocata. In altre parole, il titolare del centro sarebbe stato indotto a commettere il reato dallo stesso finanziere, e questo avrebbe comportato quantomeno che la testimonianza del finanziare non potesse essere assunta come prova. Una tesi che tuttavia la Suprema Corte ha respinto, sottolineando che “anteriormente all’intervento della polizia giudiziaria, l’imputato avesse già consumato il reato, in quanto l’addetto all’internet point aveva già ricevuto il denaro di un primo ignoto scommettitore (e poi quello del finanziere in borghese)”. Già la prima condotta era “di per sé penalmente rilevante” e  l’intervento dell’agente non ha quindi apportato “alcun contributo causale per la realizzazione della condotta criminosa”. gr/AGIMEG