Scommesse, Cassazione: “Intermediazione è sempre reato, ininfluente esistenza o meno di titoli autorizzatori del boomkaker estero”

“Qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a bookmaker straniero metta a disposizione della clientela il proprio conto giochi (o conto giochi intestato a soggetti di comodo), consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, il legame col bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come mera occasione per l’esercizio illecito della raccolta di scommesse“.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un gestore di Sant’Agata di Militello (ME) condannato dalla Corte d’appello di Messina a sette mesi di reclusione per raccolta abusiva di gioco, “con la conseguenza che diveniva irrilevante la questione dell’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo al bookmaker maltese con cui era affiliato”.

La Cassazione sottolinea inoltre come lo stesso imputato, all’evidenza dubbioso circa la liceità dell’attività, aveva richiesto rassicurazioni alla società straniera, peraltro evitando – come ha correttamente sottolineato il Procuratore generale nella sua requisitoria – di interpellare soggetti istituzionali e pubbliche autorità. Sì che, in definitiva, non può ricorrere alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile della legge”. cr/AGIMEG