Scommesse, per Cassazione infondato ricorso Giudetti (BetuniQ): “Esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e truffa aggravata ai danni dello Stato”

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato e dunque rigettato il ricorso contro la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Margherita Simona Giudetti per essersi associata con altri soggetti allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d’imprese, in parte attive in Italia, in parte stanziate all’estero, dedite all’acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio. Così, consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse omessa dichiarazione dei redditi ed IVA e truffa aggravata ai danni dello Stato. La Suprema Corte ha riconosciuto che la Giudetti “in qualità di componente il gruppo dirigente dell’associazione insediato a Malta e operante tramite a Uniq Group Ltd, Uniq Group Buchnnacher Gmbh, partecipava attivamente, fornendo un necessario contributo causale, con apertura di centri scommesse a marchio BetuniQ in Italia e all’estero nonché alle attività di concessione di fidi e di raccolta delle scommesse “da banco”. A tal fine impartiva direttive agli associati, organizzava le attrezzature e la piattaforma di gioco (server, data base, cali center, sito, ecc), mettendo il tutto a disposizione dei singoli centri di raccolta. Per la realizzazione del disegno criminoso, lo stesso sovrintendeva alle attività volte a regolare i rapporti economici tra le agenzie di raccolta, i “master” di zona e la Uniq Group Ltd”. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto, con motivazione logica ed effettiva, come l’associazione ha svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell’associazione a delinquere di stampo mafioso per consentire alla stessa di infiltrarsi in maniera determinante nel settore dei giochi e delle scommesse on line. Ed il modus operandi dell’associazione, connotato da condotte di imposizione tipicamente mafiose, si manteneva costante ed identico a sé stesso anche in seguito alla scissione dell’associazione in due gruppi distinti”. lp/AGIMEG