Scommesse, Agnello (avv. Stanleybet): “Sentenza della Corte di Cassazione conferma che con la gara Monti c’è stata restrizione delle libertà per i centri Stanleybet”

“La Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, in conformità ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Laezza, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal titolare del centro Stanleybet, e ha rimesso al Tribunale locale la valutazione in ordine alla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero dell’obbligo dei partecipanti alla gara Monti di devolvere gratuitamente le proprie infrastrutture alla scadenza delle nuove concessioni.
La Corte di Cassazione nell’annullare le ordinanze di sequestro a 33 centri Stanleybet ha indicato al giudice della fase cautelare e del merito i criteri e gli strumenti per verificare la proporzionalità della misura e la conseguente natura discriminatoria nei confronti dei singoli operatori comunitari”. E’ quanto commenta in una nota Daniela Agnello, legale di Stanleybet, in merito alla sentenza consultabile al seguente link sentenza-cassazione-iii-penale-del-15-09-2016-tomassi.

“Per quanto concerne i centri collegati con la Stanleybet – prosegue –  sia il giudice della fase cautelare che del merito hanno già deciso la vicenda processuale Laezza proveniente dalla Corte di Giustizia disapplicando la normativa nazionale per contrarietà al diritto eurounitario.
Il Tribunale del riesame di Frosinone, anche alla luce delle perizie depositate dalla difesa attestanti in modo certo il danno che avrebbe subito l’allibratore in ipotesi di esecuzione nei suoi confronti dell’obbligo di devoluzione in parola, ha accolto il ricorso per riesame proposto da Laezza Rosaria e ha revocato il sequestro.
Il Tribunale ha rilevato che la disposizione di gara ha avuto un impatto significativo nella determinazione di un operatore economico razionale di partecipare alla procedura concorsuale e non ha consentito alla Stanleybet di conseguire la concessione in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale nello stesso settore di mercato.

Anche il giudice del merito, Tribunale di Cassino, recependo la sentenza della Corte di Giustizia ha già assolto la sig.ra Laezza dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Il giudice ha accertato nella sentenza di merito che all’operatore comunitario Stanleybet non sia stato possibile conseguire, in condizioni di piena eguaglianza concorrenziale con le imprese già presenti sul territorio nazionale, quella concessione che avrebbe abilitato la ricorrente ad ottenere la licenza di cui all’articolo 88. Il Giudice ha concluso affermando che “è innegabile che tale situazione normativa abbia una diretta refluenza sull’insussistenza del reato”.

Si evidenzia che innanzi alla Corte di Cassazione, con riferimento ai centri Stanleybet, anche la Procura Generale ha concluso affermando che la normativa italiana è in contrasto con il diritto comunitario e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi della difesa.

In definitiva, in ossequio alle indicazioni della Corte di Cassazione, il giudice del merito ha già valutato e accertato reiteratamente per i centri Stanleybet che la gara Monti si è configurata come una restrizione delle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi non coerente e non sistematica, né tantomeno proporzionata, e perciò, contraria agli artt. 49 e 56 TFUE con la conseguenza che la nuova gara, anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, non ha posto rimedio alle reiterate discriminazioni perpetrate ai danni di Stanleybet e ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali”. lp/AGIMEG