Scheda di lettura Legge di Bilancio: nuova gara per concessione per gestione di apparecchi da gioco, aumento PREU e tassa sulle vincite

“Articolo 1, commi 727-730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) I commi 727-730, modificati dal Senato, stabiliscono l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro”. E’ quanto sottolineato nella scheda di lettura alla Legge di Bilancio. “Il comma 727 attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia”, aggiunge. “La gara riguarda in particolare, in base alle modifiche approvate in sede referente, le seguenti concessioni: a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti; Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a))”, continua. “b) 50.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti; Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto”, aggiunge. “Il comma 728, inserito dal Senato, dispone che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati: a) Al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) Alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti. Il comma 729, modificato dal Senato, fissa la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Il comma 730, anche questo modificato dal Senato, specifica i requisiti dei soggetti partecipanti alle selezioni, i quali devono avere sede legale nello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Secondo la relazione illustrativa, il nuovo modello concessorio avrebbe il pregio di: a) ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine; b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance”, aggiunge. “Articolo 1, commi 731-735 (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite) I commi 731-735, come sostituiti dal Senato, stabiliscono l’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Modificano inoltre la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro. Il comma 731 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018. Il comma 732 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, n. 773 e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al medesimo regio decreto. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 733, stabilisce che, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decretolegge n. 16 del 2012, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200. Il comma 734 dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. Attualmente tale percentuale è del 10%. Si rammenta che gli articoli 5, comma 1, lettera a), e 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sopra menzionato del 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, hanno introdotto un prelievo nella misura del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi videlottery (c.d. VLT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%. Il comma 735, infine, dispone l’abrogazione dell’articolo 26 del decretolegge n. 124 del 2019. L’articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che, a decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento”, conclude. cdn/AGIMEG