Scheda di lettura Legge di Bilancio: misure in favore di Campione d’Italia

Articolo 1, commi 559-580 (Misure in favore di Campione d’Italia) I commi 559-580 recano un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. I commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Con le modifiche apportate al Senato:  viene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea;  è precisata la definizione di consumatore finale;  è precisata e maggiormente articolata la disciplina della territorialità
dell’imposta, con riferimento alle prestazioni di servizi;  si consente di presentare la dichiarazione anche con modalità non telematiche;  si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo. Sempre nel corso dell’esame al Senato è stato proposto di non applicare ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d’Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE. Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572). Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte
per cinque anni (commi 573-576). Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579). Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580)”. E’ quanto sottolineato nella scheda di lettura alla Legge di Bilancio. “Premessa – aggiunge -: le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e IRAP) per Campione d’Italia La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise. Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l’Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell’accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l’esclusione, quali l’isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. L’Italia ha chiesto tuttavia l’esclusione di tali territori dall’applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera. Si ricorda che l’articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d’Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d’Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP). Con riferimento alle imposte sui redditi, il vigente articolo 188-bis TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) prevede che, a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all’articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento. Il comma 2 dell’articolo 188-bis detta una specifica disciplina relativa ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES residenti in Italia, aventi sede a Campione d’Italia Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell’articolo 9, comma 2 TUIR); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d’Italia devono tenere apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel Comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti IRPEF e IRES summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni – continua – sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, ivi compresi quelli nel settore agricolo. Con riferimento all’IRAP, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d’Italia (nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 17). Ai fini IRAP, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all’articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali IRAP relative all’individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de
minimis”. cdn/AGIMEG