Sala slot toscana acconsente all’istallazione di un bancomat nell’edificio. Consiglio di Stato: Va chiusa, viola il distanziometro

Un Comune toscano può disporre la chiusura di una sala da gioco per violazione del distanziometro, quando successivamente all’apertura è stato istallato un bancomat, e la sala ha acconsentito all’istallazione. E’ quanto ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato affrontando il ricorso di una sala da gioco di Calenzano, in provincia di Firenze. La sala è stata aperta nel 2018 e si è insediata in alcuni locali di proprietà di una società immobiliare; quest’ultima poi alcuni mesi dopo ha autorizzato l’istallazione di un bancomat nello stesso stabile, tanto che lo sportello si trova a pochi metri di distanza dall’ingresso della sala da gioco e per l’allaccio elettrico è stato utilizzato il contatore della sala. A quel punto è intervenuta l’amministrazione comunale che ha intimato la chiusura dell’attività visto che era stato violato il distanziometro.

Il Consiglio di Stato sottolinea che in un simile caso di norma occorrerebbe effettuare un “contemperamento della prevenzione della ludopatia con la salvaguardia delle attività economiche”. Questo bilanciamento “si ottiene mediante tutela dell’affidamento maturato dai gestori di attività di gioco e scommesse autorizzati precedentemente all’installazione del luogo sensibile”. Di conseguenza – in base alla normativa vigente all’epoca – “quando nei pressi dell’attività esistente venga a sorgere un luogo sensibile all’insaputa (o anche contro la volontà) del gestore dell’esercizio, l’attività autorizzata può continuare nello stato di fatto esistente, purché non vengano installati nuovi apparecchi“.

Tuttavia “Non vi è tuttavia ragione di tutela di siffatto affidamento ogniqualvolta il cambiamento della situazione giuridica o fattuale dell’attività o dello stato dei luoghi, sopravvenuto al rilascio dell’autorizzazione, dipenda da condotte riconducibili allo stesso gestore” dell’attività. Di conseguenza, quindi, il distanziometro va applicato “non solo alle nuove aperture di centri scommesse, ma anche al mantenimento in esercizio delle attività già autorizzate e regolarmente avviate, quando sopravvenga una situazione di violazione del divieto che sia direttamente riconducibile all’operatore economico autorizzato”.

Nel caso in questione “non solo non risulta” che la sala da gioco “si sia opposta al consenso (…) per l’installazione del bancomat e l’utilizzazione dell’utenza”, ma anzi “pur non essendosi in alcun modo obbligata nei confronti della società proprietaria dei locali, ha acconsentito a detta installazione ed ha mantenuto l’alimentazione elettrica dell’apparecchio ATM”. lp/AGIMEG