Regione Toscana, pubblicato in GU il Codice del Commercio. Sale da gioco non soggette al possesso dei requisiti previsti per attività di somministrazione di alimenti e bevande

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale della Toscana 23 novembre 2018, n. 62 riguardante il Codice del Commercio, nel testo anche delle disposizioni sul gioco. In particolare, all’Art. 53 “Attivita’ non soggette a requisiti comunali” si legge: “Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’art. 49 le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita’ prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte; 5) alberghi con ristorante; b) all’interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti; c) all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime e sui mezzi di trasporto pubblico; d) negli empori polifunzionali di cui all’art. 25; e) nelle sedi ove si svolgono le attivita’ istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001; f) nelle mense e nei bar aziendali; g) al domicilio del consumatore; h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunita’ religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio; j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 42/2004”. cdn/AGIMEG