Regione Toscana: pubblicata sul Bollettino Ufficiale la modifica della Legge su prevenzione e contrasto del Gap

“Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana la modifica della Legge 57 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”. Grazie di cuore a chi ha collaborato alla concretizzazione di questa misura importantissima”. Sono le parole della Responsabile Anci Toscana per il progetto “Ludopatie e Bullismo” Simona Neri espresse in merito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della legge “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013”. Secondo quanto stabilito da tale normativa: “È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto; centri socio-ricreativi e sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. I centri socioricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; sono sedi operative e non solo amministrative o legali. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si considera altresì nuova installazione: la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse”. Inoltre: “I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi. Il mancato assolvimento degli obblighi, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria  è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all’accertamento della violazione. L’inosservanza della diffida comporta la chiusura temporanea dell’attività o l’apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all’assolvimento dell’obbligo formativo”. cdn/AGIMEG