Regione Lazio: il Collegato pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Distanziometro sia per le nuove concessioni sia per le sale giochi già esistenti

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. Il Collegato contiene le Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)”. Il testo fissa il distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili sia per le nuove concessioni degli apparecchi da gioco, sia per i titolari delle sale da gioco esistenti e introduce un criterio aggiuntivo, quello della “distribuzione oraria”, per consentire, in ambito locale, la previsione di eventuali fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata. Ecco il testo del Collegato riguardante il settore del gioco e delle scommesse:

Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il
trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”;
2) al comma 1 bis:
2.1 le parole: “altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori limitazioni a quelle previste”;

2.2 dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”;
2.3 le parole: “e del disturbo della quiete pubblica.” sono sostituite dalle seguenti: “e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;
3) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
“1 ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.”;
b) all’articolo 5:
1) alla rubrica le parole: “Slot free-RL” sono sostituite dalle seguenti: “NO Slot-RL”;
2) al comma 1 le parole: ““Slot free-RL”” sono sostituite dalle seguenti: ““NO SlotRL””;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”;
d) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Disposizioni transitorie)
1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.
3. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”. cdn/AGIMEG