Paderno Dugnano (MI): sull’albo pretorio regolamento sul contrasto del Gap, distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Paderno Dugnano, comune italiano nella città metropolitana di Milano, il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”. Secondo tale normativa, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite massimo di 500 metri da: istituti scolastici di ogni ordine e grado; asili nido d’infanzia; luoghi di culto; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile; oratori; strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi; cimiteri cittadini e camere mortuarie; Biblioteche; Parchi e giardini pubblici. “L’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura”. L’orario di apertura delle sale dedicate e l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco dovranno essere stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza. Secondo quanto stabilito dal regolamento, “l’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà notificato agli interessati a cura degli uffici comunali con apposito provvedimento, e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto nel caso in cui il locatore non si adegui alle disposizioni del presente Regolamento. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. E’ vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi”. Il Regolamento sarà esecutivo dal 20 ottobre. cdn/AGIMEG