Nessuno sconto di pena al ricevitore che si appropria dei proventi Lotto, anche se restituisce in fretta la somma

Nessuna pena ridotta per il ricevitore del Lotto che non versa i proventi del gioco entro il termine previsto, anche se si adopera a trasferire il denaro nel più breve tempo possibile. Lo ha stabilito la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un ricevitore, già condannato in appello per il reato di peculato. Secondo l’uomo, doveva essere applicato il secondo comma dell’art. 314 codice penale – che prevede pene più lievi – nel caso in cui l’autore del peculato abbia fatto solo un uso momentaneo del bene sottratto, e poi lo abbia immediatamente restituito. La Cassazione osserva però che questa norma non si può applicare al caso concreto “in conformità al consolidato orientamento di legittimità che esclude il denaro dalle condotte di cui all’art. 314 comma 2 c.p”. E’ inoltre “irrilevante ai fini della ipotesi attenuata la restituzione del tantundem”, ovvero di beni analoghi nella stessa quantità. rg/AGIMEG