DL su misure urgenti per Coronavirus arriva al Senato. Tra i provvedimenti, stop di 30 giorni per procedimenti su rilascio autorizzazioni per esercizi di giochi e scommesse

“La norma prevede una sospensione di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio dei titoli di polizia che la legge intesta alla responsabilità del Ministero dell’interno, nonché delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle rispettive vesti di autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza, afferenti ad alcune specifiche attività. Si tratta, in sostanza, dei titoli di polizia disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS) e degli altri corpi normativi che stanno a corollario, in primis la legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizio di giochi e scommesse (articolo 88 del TULPS), agenzie di affari (articolo 115 del TULPS, ad eccezione delle ipotesi trasferite ai comuni), fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (articolo 127 del TULPS), servizi di vigilanza e investigazione privata (articoli 133 e 134 del TULPS, in combinato disposto con le altre normative che disciplinano i requisiti per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria), nonché le iscrizioni in registri ed elenchi relativi agli operatori, quali gli steward, che svolgono servizi di controllo negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo (articolo 3, commi da 7 a 13, della legge n. 94 del 2009 e articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007)”. E’ quanto sottolinea il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cosiddetto ‘Coronavirus’, di iniziativa di: Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO), con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI), con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI), con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE), con il Ministro della salute (SPERANZA), con il Ministro della difesa (GUERINI), con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA), con il Ministro dell’interno (LAMORGESE), con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO), con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI), con il Ministro dell’istruzione (AZZOLINA), con il Ministro dell’università e della ricerca (MANFREDI), con il Ministro della giustizia (BONAFEDE), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI), con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA) e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA) pubblicato al Senato. Nello specifico all’Articolo 9 la normativa prevede procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza. “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi; b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. cdn/AGIMEG