Milleproroghe, emendamento Forza Italia: “Abolire integrazione quote di prelievo non ancora versate delle scommesse ippiche”

E’ stato presentato un emendamento da Antonino Salvatore Germanà, deputato di Forza Italia, in merito all’abolizione dell’integrazione delle quote di prelievo non ancora versate delle scommesse ippiche. Di seguito l’emendamento complleto: “1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.” lp/AGIMEG